Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35642 del 10/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35642 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
Data Udienza: 10/12/2014
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE ROSA ARMANDO N. IL 26/08/1984
MANZO ANTONIO N. IL 20/0411976
MANZO FRANCESCO N. IL 08/10/1981
avverso la sentenza n. 3566/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 03/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
t
OSSERVA
De
Rosa
Armando,
Manzo
Antonio
e
Manzo
Francesco
ricorrono per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe , deducendo vizio
di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alle attenuanti
generiche e alla quantificazione della pena.
Le doglianze formulate
esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità , collocandosi sul piano del merito. le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla
dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie , la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla
gravità del fatto, desunta dal quantitativo e dalla natura della sostanza stupefacente
, nonchè , per quanto attiene a tutti gli imputati , tranne De Rosa, ai precedenti
penali.
l ricorsi sono dunque fondati su motivi non consentiti dalla legge e vanno pertanto
dichiarati inammissibili, a norma dell’art 606 co 3 cpp, con conseguente condanna
al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa
delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille per ciascuno dei
ricorrenti .
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro mille
ciascuno.
Così deciso in Roma il10-12-2014.
CORTE SUPREMP. DI CASSAZIONE
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