Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3564 del 16/09/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3564 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Lonfernini Lui g i, nato a San Marino il 31.8.1938, nella sua q ualità
di presidente della Banca A g ricola Commerciale della Repubblica
di San Marino, avverso l’ordinanza emessa dal tribunale del
riesame di Rimini in data 20.3.2015 ;
visti g li atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consi g liere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
g enerale dott. Pas q uale Firniani, che ha concluso per il ri g etto del
ricorso;

Data Udienza: 16/09/2015

udito per il ricorrente, in sostituzione del difensore di fiducia, avv.
Moreno Maresi, del Foro di Rimini, l’avv. Massimiliano Foschini, del

FATTO E DIRITTO

1. Con l’ordinanza di cui in premessa il tribunale di Rimini, in
funzione di tribunale del riesame, adito ex artt. 322, c.p.p.,
confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale di Rimini, avente ad
oggetto la somma di euro 2.150.927,50 nella disponibilità della
Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino (in
seguito indicata con l’acronimo BAC), ritenuta profitto del reato di
bancarotta preferenziale commesso, in relazione al fallimento
della società “Make s.r.l.”, da una pluralità di soggetti, tra cui un
funzionario della suddetta banca, attraverso una serie di
pagamenti di somme di denaro, che gli amministratori della
società fallita avevano effettuato a titolo preferenziale, destinando
l’importo di due mutui fondiari garantiti da ipoteca, concessi ed
erogati in favore dell’anzidetta compagine societaria da quattro
istituti di credito, tre italiani, riuniti in pool, e la BAC, a vantaggio
della società “Titan Bagno s.a.”, riconducibile agli stessi
amministratori della “Make s.r.l.”, mediante accredito, nel caso in
esame, di quanto ricevuto in mutuo dalla BAC (corrispondente alla
somma in sequestro) su di un conto corrente acceso dalla “Titan
Bagno s.a.” presso la banca sammarinese.
Secondo l’assunto accusatorio con i finanziamenti ottenuti dai
quattro istituti bancari la “Make s.r.l.” avrebbe acquistato marchi

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Foro di Roma, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

e brevetti della “Titan Bagno s.a.”, che poi era stata liquidata, per
cui le somme ricavate dalla vendita erano state destinate a
ripianare i debiti da cui quest’ultima società era gravata nei
confronti delle banche erogatrici dei mutui, che, rientrando nella

chirografari che esse vantavano nei confronti della “Titan Bagno
s.a.”, in crediti privilegiati nei confronti della “Make s.r.l.”
Secondo il tribunale del riesame ricorrono nella fattispecie in
esame i presupposti per l’adozione del titolo cautelare reale, ai
sensi dell’art. 321, c.p.p., in quanto, da un lato la somma
incamerata alla fine della operazione dalla BAC (ed ovviamente
dai tre istituti di credito riniti in pool) deve ritenersi pertinente al
reato di bancarotta preferenziale, dall’altro è configurabile il
periculum in mora,

poiché la disponibilità in capo ai suddetti

istituti della somma che, ove non fosse stato oggetto di
pagamento preferenziale da parte della società fallita, sarebbe
affluita alla massa fallimentare, aggrava le conseguenze del reato
di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
2. Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame ha proposto
tempestivo ricorso per cassazione, in qualità di soggetto
interessato alla restituzione del bene in sequestro, la BAC, nella
persona del suo legale rappresentante, deducendo, nel ricorso a
firma del difensore di fiducia, molteplici violazioni di legge, in
ordine: 1) al difetto di motivazione del decreto di sequestro
preventivo, che non riguardava la BAC ma solo le banche italiane;
2) alla circostanza che la BAC, come si evince dalla
documentazione bancaria in atti, non ha partecipato all’operazione
in pool in cui erano coinvolte le altre tre banche italiane,
evidenziando, al riguardo, il ricorrente, come il mutuo oggetto di

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disponibilità delle somme mutuate, avevano trasformato i crediti

contestazione sia stato deliberato da BAC nel giugno del 2011
sulla base di dati del bilancio della “Make s.r.l.” del 2010, che, in
considerazione della loro positività, non potevano destare
sospetti; 3) alla mancata considerazione da parte del tribunale del

sottolineati nella memoria depositata all’udienza di riesame, possa
dedursi la buona fede della BAC e di Terenzi Riccardo, dipendente
di quest’ultima, coinvolto nell’operazione di concessione ed
erogazione del mutuo; 4) alla possibilità di considerare la somma
di denaro in sequestro profitto del reato di bancarotta
preferenziale o, comunque, bene ad esso pertinente, avendo il
sequestro, peraltro, inciso non sul denaro del conto corrente
acceso presso la BAC dal soggetto fallito, ma sul patrimonio della
banca, finendo, pertanto, per assumere i connotati di un
sequestro per valore equivalente, non consentito per i reati
fallimentari; 5) alla ritenuta configurabilità del periculum in mora,
in relazione al quale il ricorrente denuncia, altresì, il difetto di
motivazione, nonché l’impossibilità di utilizzare il sequestro
preventivo di cui all’art. 321, c.p.p., per salvaguardare esigenze
proprie del ceto creditorio, evidenziando anche come ogni ipotesi
di pericolo sia insussistente alla luce della comprovata solidità
finanziaria della BAC.
3. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni.
4. In via preliminare va ribadito il principio affermato da tempo
dalla giurisprudenza di legittimità nella nota sentenza delle Sezioni
Unite penali n. 25932 del 29.5.2008 (rv. 239692), secondo cui
“contro le ordinanze emesse a norma dell’art. 324 c.p.p. in
materia di sequestro preventivo il ricorso è ammesso solo per
“violazione di legge” (art. 325 c.p.p., comma 1), per censurare,

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riesame della questione di come sulla base di numerosi elementi,

cioè, “errores in iudicando” o gli “errores in procedendo” (art. 606
c.p.p., lett. b e c), commessi dal giudice di merito, la cui decisione
risulti di conseguenza radicalmente viziata.
Va ancora precisato che, secondo la costante giurisprudenza di

violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che
dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti
privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di
ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a
rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo
investito del procedimento (ex plurimis: S.U. 13.2.2004, F.; S.U.
28.5.2003, P.)”.
Nella nozione di “violazione di legge per cui soltanto può essere
proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, co. 1,
c.p.p., non possono rientrare, dunque, né le questioni di merito
(cfr. Cass., sez. III, 3.1.1991, c.c. 7.11.1990, n. 4670), né quelle
relative alla “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione”, giusto il disposto dell’art. 606, co. 1, lett. e),
c.p.p., ad eccezione dei vizi consistenti nella mancanza assoluta di
motivazione o nella presenza di una motivazione meramente
apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme
processuali, (cfr. Cass, sez. U., 13.2.2004, n. 5876, rv. 226710,
nonché, in senso conforme, Cass., sez. IV, 30.11.2011, n. 4049,
S. e altro).
4.1. Ciò posto del tutto generico appare il primo motivo di
impugnazione, fondato su di un’apodittica affermazione in ordine
alla mancanza di motivazione del decreto di sequestro preventivo
emesso dal giudice per le indagini preliminari, che proprio per tale
radicale carenza il tribunale del riesame non avrebbe potuto

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questa Corte, il difetto di motivazione integra gli estremi della

integrare, smentita, peraltro, dalla circostanza che lo stesso
tribunale del riesame, nel ricostruire sotto il profilo fattuale l’intera
vicenda che vede coinvolta la BAC e le tre banche italiane riunite
in pool, fa espresso riferimento alla motivazione posta dal giudice

p. 3 dell’ordinanza oggetto di ricorso).
4.2. Con i motivi di ricorso sintetizzati sub n. 2) e n. 3), invece, il
ricorrente deduce questioni di merito, che, come si è detto, non
possono essere dedotte in questa sede di legittimità.
Ed invero l’ordinanza impugnata appare fornita di un apparato
argomentativo che consente di comprendere senza difficoltà
l’itinerario logico-giuridico seguito dal tribunale del riesame.
Il giudice dell’impugnazione cautelare, infatti, ha ricostruito in
termini assolutamente esaustivi il meccanismo escogitato in
violazione della par condicio del ceto creditorio della “Make s.r.l.”,
dagli istituti di credito innanzi indicati, i cui funzionari hanno agito
nell’interesse del proprio istituto di appartenenza, “onde realizzare
una strategia di rientro di una posizione creditoria in sofferenza e
“a rischio incaglio” (quella vantata nei confronti della “Titan
Bagno”) nella consapevolezza dello stato di grave difficoltà
finanziaria in cui versava la Make”, che, come rilevato dal curatore
fallimentare, sin dal 2010 “presentava un capitale circolante
negativo, aveva interrotto i versamenti delle ritenute d’acconto
sugli stipendi e dei contributi previdenziali, chiudeva l’esercizio
con un utile di appena 50.000,00 euro, che decresceva
nell’esercizio successivo, talché già prima dell’ottenimento dei
mutui Make era in decozione”.
In virtù di tale operazione, che, a riprova di quale ne fosse
l’effettiva finalità, si concludeva negli stessi giorni in cui le banche

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per le indagini preliminari a fondamento del titolo cautelare (cfr.

avevano materialmente erogato le somme oggetto di mutuo alla
“Make s.r.l.”, gli istituti di credito avevano trasformato nei
confronti di quest’ultima società “in credito privilegiato” (in quanto
assistito da ipoteca) “l’anteriore posizione chirografaria vantata

Siffatta valutazione, peraltro, evidenzia opportunamente il
tribunale del riesame, è stata condivisa da una serie di arresti del
Supremo Collegio, con cui sono stati rigettati i ricorsi proposti
dalla banche italiane avverso le altre ordinanze di conferma del
titolo cautelare reale di cui si discute.
Al meccanismo ora descritto, sottolinea il tribunale del riesame, la
BAC non può ritenersi estranea, in quanto l’abbandono del pool da
parte della banca sammarinese fu dovuto alla circostanza che,
stante il diverso ordinamento di appartenenza, la BAC da un
punto di vista formale non poteva operare in coordinazione con le
banche italiane, non, dunque, ad un disaccordo sulle finalità
dell’operazione, che, anzi, vedeva accomunati i quattro istituti di
credito, come si evince dalle delibere di concessione dei mutui e
dai relativi atti istruttori acquisiti presso le banche italiane, “che
chiamano in causa anche la banca sammarinese”, apparendo del
tutto inverosimile, evidenzia il tribunale del riesame con
motivazione logicamente coerente, “che una somma di così
elevato ammontare sia stata mutuata senza l’esame dei bilanci e
della documentazione contabile di Make, da cui risultava il
dissesto del mutuatario”(cfr. pp. 1-5 dell’impugnata ordinanza).
Rispetto a tale coerente ed esaustivo argomentare, i rilievi
difensivi introducono, come si è detto, questioni di merito,
prospettate peraltro anche genericamente, non essendosi il
ricorrente nemmeno soffermato specificamente sul carattere

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nei confronti di Titan Bagno”.

decisivo delle questioni prospettate in sede di riesame, che,
secondo la sua doglianza, non sarebbero state considerate dal
giudice di merito.
4.3. Infondato deve ritenersi il motivo di ricorso sub n. 5).

contemporaneamente destinata in via preferenziale alla “Titan
Bagno s.a.”, che la utilizzava per ripianare i propri debiti nei
confronti della BAC, trasformando i crediti chirografari vantati
dall’istituto di credito nei confronti della suddetta società, in crediti
privilegiati nei confronti della “Make s.r.l.”, costituisce “corpo di
reato”, in quanto profitto del reato di bancarotta preferenziale
indebitamente conseguito dalla “Titan Bagno s.a.” e mezzo
attraverso il quale il reato è stato commesso, per cui essa rientra
senza dubbio nella nozione di “cose pertinenti al reato”, di cui va
disposto il sequestro preventivo, quando ricorrono le condizioni
previste dall’art. 321, cc. 1, c.p.p. (cfr. Cass., sez. V, 28.5.2014,
n. 26444, rv. 259850; Cass., sez. II, 19.6.2013, n. 34986, rv.
256100).
Sul punto le censure del ricorrente, volte a contestare la
sussistenza di un effettivo vantaggio in capo alla BAC, non
tengono conto del fatto che tale vantaggio è insito nella natura
privilegiata dei crediti relativi al mutuo concesso, in grado di
assicurare alla BAC, per essere garantito da ipoteca, un titolo
preferenziale nel soddisfacimento delle proprie pretese nell’ambito
del fallimento della “Make s.r.l.”, attenendo, inoltre, a profili di
merito, non scrutinabili in questa sede.
Anche con riferimento alla sussistenza del periculum in mora, le
critiche del ricorrente non colgono nel segno, in quanto lasciare
nella disponibilità dell’istituto bancario la somma costituente “cosa

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Ed invero la somma di denaro erogata a titolo di mutuo,

pertinente al reato” di bancarotta preferenziale, da un lato, come
correttamente rilevato dal tribunale, determinerebbe un
aggravamento delle conseguenze del reato, perpetuandone la
sottrazione alle ragioni del ceto creditorio della “Make s.r.l.”;

commissione di altri reati della stessa natura, attraverso il
medesimo meccanismo illecito.
Non osta all’adozione della misura cautelare reale la circostanza
che il bene oggetto del sequestro sia costituito da una somma di
denaro.
Come

chiarito

da

un

condivisibile

orientamento

della

giurisprudenza di legittimità, infatti, il sequestro preventivo
finalizzato all’apprensione diretta del profitto del reato costituito
da somme di denaro disponibili su un conto corrente bancario può
avere ad oggetto sia la somma fisicamente identificata in quella
che è stata acquisita attraverso l’attività criminosa, sia una
somma corrispondente al valore nominale di questa, a condizione
che vi siano indizi del deposito del denaro di provenienza illecita in
banca, attesa l’esigenza di assicurare una diretta derivazione
causale della “res” dall’attività del reo per evitare un’estensione
indefinita della nozione di profitto tale da ricomprendere qualsiasi
vantaggio patrimoniale indiretto o mediato che possa scaturire da
un reato (cfr. Cass., sez. V, 12.2.2015, n. 16008, rv. 263702).
In questa prospettiva, anzi, la circostanza che la somma di denaro
di cui si discute rappresenti il profitto del reato di bancarotta
preferenziale, costituendo essa, innanzitutto, il vantaggio
economico derivante in via diretta ed immediata dalla
commissione dell’illecito, attraverso il pagamento preferenziale

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dall’altro consentirebbe l’impiego della suddetta somma per la

eseguito in favore della “Titan Bagno s.a.”, ne giustifica
l’apprensione anche ai sensi dell’art. 321, co. 2, c.p.p.
Come affermato di recente dal Supremo Collegio nella sua
espressione più autorevole, infatti, qualora il prezzo o il profitto

confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui
il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come
confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non
necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la
somma materialmente oggetto della ablazione e il reato (cfr.
Cass., sez. U., 26.6.2015, n. 31617, rv. 264436).
Né, infine la BAC, in considerazione dell’evidente vantaggio
ottenuto dal reato, che, giova ricordarlo, è contestato anche ad
uno dei suoi dipendenti, può considerarsi terzo estraneo al reato
stesso, potendo riconoscersi tale condizione esclusivamente in
capo alla persona che non solo non abbia partecipato alla
commissione del reato, ma che da esso non abbia ricavato
vantaggi e utilità (cfr. Cass., sez. U., 25.9.2014, n. 11170, rv.
263679), risultando evidente, per le ragioni già espresse, che la
BAC ha, invece, ricevuto un duplice vantaggio dall’intera
operazione: il soddisfacimento del credito vantato nei confronti
della “Titan Bagno s.a.” e la nascita di un credito privilegiato nei
confronti della “Make s.r.l.”, economicamente più vantaggioso del
credito soddisfatto, perché garantito da ipoteca.
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso, va, dunque,
rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616,
c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

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c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso in Roma il 16.9.2015

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