Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3564 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 3564 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
NINO FRANCESCO N. IL 24/10/1940
avverso la sentenza n. 50213/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 25/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. R. AivieLLO
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/12/2013

FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 25.9.13, questa sezione, nel proc. n.50213/12 (P.G. c/ Nino Francesco) ha
disposto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Genzano di
Lucania.

Penale’ il programma che include il database sulla nuova geografia giudiziaria, è emerso che
l’Ufficio del Giudice di pace di Genzano di Lucania è stato soppresso ed accorpato a quello di
Potenza, per cui è stata successivamente richiesta la correzione dell’errore materiale ex art.130
c.p.p.
Osserva la Corte che, ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs. n.156/12, tuttavia, gli enti locali
interessati hanno facoltà di richiedere, entro il termine del 29 aprile 2013, il mantenimento degli
uffici del giudice di pace soppressi, ed in ogni caso, secondo quanto disposto dall’art.5, comma 1, del citato d.lgs., gli
uffici del giudice di pace per i quali non è pervenuta istanza di mantenimento da parte degli enti
locali, chiuderanno in modo definitivo solo successivamente alla pubblicazione del decreto del
Ministro della Giustizia con il quale saranno modificate le tabelle A e B allegate al d.lgs. n.156/12,
individuando definitivamente le sedi che saranno mantenute e quelle che verranno soppresse.
Poiché entro dodici mesi dal 29 aprile 2013 è prevista la modifica delle tabelle di cui all’art. 1 del
d.lgs. n.156/12, ne consegue che attualmente non è adottabile alcun provvedimento nel senso
indicato dalla su ricordata richiesta.
P.Q.M.
Dispone non luogo a provvedere.
Roma, 13 dicembre 2013

Con nota del 2.10.13 il cancelliere di questa sezione ha rappresentato che, consultato nel ‘Sic

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