Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3564 del 09/12/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3564 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FUNICELLI FRANCESCO N. IL 25/05/1984
avverso la sentenza n. 1723/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
23/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 09/12/2014

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr. Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza integralmente confermata
dalla Corte di appello di Salerno, ha condannato Funicelli Francesco:

giorni – in danno di Pintilei Catalin, colpito alla schiena con una coltellata;
– per minaccia grave e lesioni personali aggravate – giudicate guaribili in giorni
25, con l’indebolimento dell’organo della masticazione, a seguito dell’avulsione di
un incisivo – in danno di Puchaczewski Sebastian Adam, colpito al volto con una
testata;
– per il reato di cui all’art. 699 cod. pen. per aver portato fuori della propria
abitazione un coltello a serramanico avente lama di cm dieci;
– per minacce, ingiurie e percosse in danno della sorella Finicelli Teresa.
Il tutto in esecuzione del medesimo disegno criminoso, nello stesso
contesto di tempo e di luogo, in ragione del rifiuto della sorella Teresa di
corrispondergli somme di denaro, cui conseguiva l’aggressione nei confronti di
quest’ultima e di coloro che erano accorsi in sua difesa (il cognato Pintilei),
oppure solo per placare gli animi (Puchaczewski).

2. Contro la sentenza suddetta ricorrono per Cassazione sia l’imputato
personalmente che il suo difensore, articolando quattro motivi di ricorso.
Col primo lamentano “violazione degli artt. 125, III co. – 533 – 546 lett.
e) c.p.p. in relazione all’art. 606 c.p.p. lett. e)” per mancanza, contraddittorietà
e illogicità della motivazione, che non ha tenuto conto della ricostruzione
alternativa del fatto proposta dall’imputato – il quale aveva dedotto di essere
stato aggredito dal cognato e dal Puchaczewski, dopo essersi presentato nel bar
per esigere soldi dalla sorella – e non ha fornito risposto alle motivate doglianze
formulate con l’appello, ove era stato fatto rilevare che anche l’imputato aveva
riportato una tumefazione all’occhio e che non era stato mai rinvenuto alcun
coltello.
Col secondo si dolgono della erronea applicazione degli artt. 583 e 585
cod. pen., in quanto – deducono – non si è verificata nessuna delle ipotesi
contemplate dall’art. 583 cod. pen.
Col terzo lamentano la violazione dell’art. 699 cod. pen., non essendo
stato provato l’uso di un coltello, non rinvenuto sul posto dai carabinieri, e non
essendo stato provato che si trattasse di coltello munito di blocco della lama.
2

– per minaccia, ingiuria e lesioni personali aggravate – giudicate guaribili in 30

Col quarto si dolgono del mancato riconoscimento dell’esimente dell’art.
599 cod. pen., a cui l’imputato avrebbe diritto sia perché le offese furono
reciproche, sia perché fu provocato dalla sorella, che gli negò una modesta
somma di denaro nonostante il bar fosse di proprietà della madre comune. Con
lo stesso motivo lamentano la violazione dell’art. 581 cod. pen., che deve
ritenersi assorbito nel più grave reato di lesioni personali.

Tutti i motivi di ricorso sono generici o manifestamente infondati.
In relazione alle doglianze di difetto di motivazione e violazione di legge,
formulate dal Funicelli in ordine alla affermata penale responsabilità, va
osservato che esse sono fondate su motivi non specifici. Con consolidato
orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che “è inammissibile il
ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero,
dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non
potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità….” (Cass., sez. 4, n. 5191 del 29/3/2000, Rv. 216473. Da ultimo,
Cass., n. 28011 del 15/2/2013).
In particolare il giudice di merito ha evidenziato come la prova responsabilità
risieda nelle concordi dichiarazioni di Funicelli Teresa, Pintilei Catalin,
Puchaczewski Sebastian Adam e, in parte, di Funicelli Emilio, i quali hanno
consegnato al processo un quadro chiaro e privo di contraddizioni, in cui
l’imputato, tossicodipendente e violento, figura a pieno titolo come aggressore e
autore delle lesioni provocate alle persone indicate in imputazione. Da tutte è
venuta la conferma che Funicelli Francesco si presentò nel locale per esigere
soldi dalla sorella e, di fronte al rifiuto di costei, cominciò ad insultarla ed
aggredirla, per poi estendere l’aggressione ai soggetti intervenuti in sua difesa,
fino a procurare loro le lesioni descritte in imputazione. In questa ricostruzione
del fatto vi è l’esplicito rigetto della tesi difensiva, anche sotto l’aspetto della
difesa legittima, che i giudici hanno disatteso per l’ovvia ragione che l’aggressore
non smette di essere tale se subisce la reazione difensiva dell’aggredito e
riporta, per conseguenza, lesioni personali. Quanto alla sussistenza
dell’aggravante di cui all’art. 583 cod. pen., nessun dubbio che l’avulsione di un
incisivo comporti l’indebolimento dell’organo della masticazione e che di essa
debba, pertanto, rispondere il Funicello. L’uso del coltello è provato dalle lesioni
3

CONSIDERATO IN DIRITTO

(per arma da taglio) subite alla schiena dal Pintilei, mentre del tutto arbitraria è
l’invocazione – in relazione all’ingiuria – della provocazione, posto che nessun
obbligo aveva Funicelli Teresa di corrispondere soldi al fratello,
indipendentemente dalla proprietà del locale (gestito dalla donna); come
arbitraria è l’invocazione – sempre in relazione all’ingiuria – della reciprocità,
posto che di ingiuria ricevuta parla il solo imputato. Le percosse inferte alla
sorella non sono certo assorbite, infine, dalle lesioni procurate a Pintilei e
Puchaczewski.

dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile
il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9/12/2014

Consegue a tanto che il ricorso va dichiarato inammissibile. Ai sensi

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