Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35639 del 24/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35639 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZANATTA RUGGERO N. IL 01/02/1938 parte offesa nel
procedimento
c/
NALIN GIAMPAOLO N. IL 05/07/1957
NALIN GIORGIO N. IL 13/02/1930
BIANCHI ANDREA N. IL 02/12/1979
avverso l’ordinanza n. 210/2013 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del
13/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Data Udienza: 24/06/2014
Zanatta Ruggero ricorre avverso il decreto di archiviazione in
epigrafe lamentando l’erroneità della decisione con riguardo al merito
della controversia.
I motivi
sono manifestamente
infondati e il ricorso è
inammissibile. E’ noto, infatti, alla stregua del costante orientamento
di questa Corte, che il decreto di archiviazione è ricorribile per
cassazione solo per violazione delle norme sul contraddittorio, il che
non è nel caso di specie. (Cass. Sez l, 7.2.2006, P.O. in proc. Laurino
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro
1000;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, 24.6.2014
Il Cons. est.
ed altri, 233582).