Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35638 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35638 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIMOSANI MICHELE N. IL 27/06/1979
CERRONE ANTONIO N. IL 08/01/1973
avverso la sentenza n. 1411/2009 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 14/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 24/06/2014

Motivi della decisione
Limosani Michele e Cerrone Antonio ricorrono avverso la sentenza in
epigrafe, e deducono violazione di legge e vizio di motivazione anche in punto
di pena; il Cerrone anche in punto di qualificazione giuridica del fatto (che
avrebbe integrato una ipotesi ex art. 712 c.p. e non 648 c.p.); oltre a omessa
e illogica motivazione e travisamento del fatto sul merito della controversia in
ordine ai profili di responsabilità.

connota.
Nel ricorso del Cerrone si prospettano questioni di mero fatto che
implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di
una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di
diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato
che, pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed
altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260).
Il giudice d’appello è giunto a valutazioni di merito sul fatto di reato
come tali insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di
valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie (Cass. pen. sez.
un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).
Da ultimo il Collegio osserva che non possono trovare applicazione le
norme sulla prescrizione del reato, pur reclamate, dal momento che – secondo
la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte – l’inammissibilità del
ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell’atto di impugnazione, dei

Il ricorso di Limosani Michele è inammissibile per la genericità chelo

requisiti prescritti dall’articolo 581 cod. proc. pen., ovvero alla manifesta
infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le
cause di non punibilità a norma dell’articolo 129 cod. proc. pen. (cfr.: Cass.
Sez. Un., sent. n. 21 del 11.11.1994 dep. 11.2.1995 rv 199903; Cass. Sez.
Un., sent. n. 32 del 22.11. 2000 dep. 21.12.2000 rv 217266).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché di ciascuno al

)1

versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente
in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

Roma, li 24.6.2014

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