Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35638 del 10/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35638 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SITZIA ARMANDO N. IL 16/04/1979
avverso la sentenza n. 5407/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
02/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 10/12/2014

OSSERVA
Sitzia Armando ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in
ordine alla quantificazione della pena.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito
sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar
conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice
d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto
riferimento alla personalità negativa dell’imputato e al quantitativo di cocaina
trattato ( kg 2,985).
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del
procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima
equo quantificare in euro mille .

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro mille
Così deciso in Roma il 10-12-2014.

in ordine alla dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano

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