Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35637 del 24/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35637 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PITOCCO DANIELA N. IL 06/09/1956
avverso la sentenza n. 3785/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Data Udienza: 24/06/2014
Motivi della decisione
Pitocco Daniela ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è
stata confermata la sentenza di condanna in primo grado e deduce violazione
di legge oltre a omessa e illogica motivazione sul merito della controversia in
ordine ai profili di responsabilità. Chiede dichiararsi prescrizione.
Nel ricorso si prospettano questioni di mero fatto che implicano una
valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una
diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato
che, pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed
altri, 229369; SU n° 12/2000, bkani, rv 216260).
Il giudice d’appello è giunto a valutazioni di merito sul fatto di reato
come tali insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di
valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie (Cass. pen. sez.
un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).
Da ultimo il Collegio osserva che non possono trovare applicazione le
norme sulla prescrizione del reato, dal momento che – secondo la
giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte – l’inammissibilità del ricorso
per cassazione dovuta alla mancanza, nell’atto di impugnazione, dei requisiti
prescritti dall’articolo 581 cod. proc. pen., ovvero alla manifesta infondatezza
dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e
preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non
punibilità a norma dell’articolo 129 cod. proc. pen. (cfr.: Cass. Sez. Un., sent.
n. 21 del 11.11.1994 dep. 11.2.1995 rv 199903; Cass. Sez. Un., sent. n. 32
del 22.11. 2000 dep. 21.12.2000 rv 217266).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Roma, li 24.6.2014
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