Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35637 del 02/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35637 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
GENOVA
nei confronti di:
RUBINI ANDREA N. IL 27/07/1955
avverso la sentenza n. 2146/2010 TRIB.SEZ.DIST. di CARRARA, del
28/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
\k\IÙ \\à°

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 02/07/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Massa – sezione distaccata di Carrara – ha applicato ad Andrea Rubini la
pena di mesi sette di reclusione ed € 500,00 di multa per i reati di illecita detenzione di un
fucile cal. 12 matr. 102437 e di un fucile cal. 28 matr. 119663, oltre che di n. 1660 cartucce a
pallini di varie marche e calibri, e del reato di trasferimento di dieci armi lunghe da caccia, già
regolarmente denunciate, da una località ad un’altra, senza aver ripetuto la denuncia
all’Autorità di pubblica sicurezza, oltre che del reato di cui all’art. 20-bis I. n. 110 del 1975, per

convivente e il figlio minore giungessero ad impossessarsene.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il procuratore generale presso la Corte di
appello di Genova, deducendo:
violazione di legge. Il giudice ha omesso di disporre la confisca delle armi, confisca
che prescinde dall’accesso al rito. La confisca è imposta per tutti i reati concernenti
le armi, anche in caso di patteggiamento, ed è obbligatoria anche in caso di
estinzione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L’art. 6 della legge n. 152 del 1975 impone l’applicazione del disposto del primo
capoverso dell’art. 240 c.p. a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad
offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.
Come è stato già affermato da questa Corte «in base al combinato disposto degli artt.
240, comma secondo, c.p., 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, 6 I. 22 maggio 1975, n. 152, e 445
c.p.p., la confisca deve essere disposta con la sentenza di applicazione della pena per
qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli
esplosivi. Qualora tale statuizione sia stata omessa da parte del giudice del merito, la Corte di
cassazione deve annullare parzialmente la sentenza, senza rinvio, e disporre direttamente la
confisca delle armi» – Sez. 1, n. 14685 del 28/03/2008 (dep. 8/4/2008), P.G. in proc. Pinna e
altro, Rv. 239835 e Sez. 6, n. 26589 del 21/5/2008 (dep. 2/7/2008), P.G. in proc. Gala, Rv.
241051 -.
La sentenza deve allora essere parzialmente annullata senza rinvio, per la parte in cui
non ha disposto la confisca delle altre armi e delle relative munizioni sì come indicate nei capi
di imputazione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa confisca delle armi in
sequestro, che dispone.
osì deciso, il 2 luglio 2013.

~TATA
CANCLL L ERI A

aver trascurato di operare nella custodia %di alcuni fucili e munizioni, per impedire he la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA