Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35636 del 02/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35636 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PENNA MARIO N. IL 08/12/1941
avverso l’ordinanza n. 400/2012 TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 22/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/aceti:tele conclusioni del PG Dott. c’ ,9 Rt1( Ni E- 5 74 1 LC
c.x- A a c2Mé.t2F0 re A,.eiWo d.–e /1,•c.42–v,_.

a

Uditi difensor Avv.;

,

Data Udienza: 02/07/2013

Ritenuto in fatto
1.

Con ordinanza in data 22.11.2012 il Tribunale di Reggio Calabria in

composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione revocava nei
confronti di Mario Penna il beneficio della sospensione condizionale della pena a lui
concesso con sentenza dello stesso Tribunale in data 07.02.2012, sul rilievo che detto
beneficio era stato già concesso due volte al predetto condannato.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto Penna che
motivava l’impugnazione con atto personale deducendo violazione di legge e vizio di

motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini :
a) mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, specie sulle deduzioni
difensive; b) al momento della concessione del beneficio la terza volta, doveva essere
conosciuto dal giudice che lo stesso era stato concesso altre due volte, l’ultima
essendo di oltre un anno prima.Considerato in diritto
1. Il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere
dichiarato inammissibile con tutte le dovute conseguenze di legge.2. E’ principio pacifico che, in applicazione della disposizione contenuta nel comma
3 dell’art. 168 Cod. pen., la concessione per la terza volta del beneficio della
sospensione condizionale della pena debba essere revocata di diritto, trattandosi di
concessione illegittima in senso assoluto, con riferimento all’art. 164, comma 4, Cod.
Pen.- Tale ultima norma, invero, limita la concedibilità del beneficio in parola ad un
sola volta e prevede la possibilità, a determinate condizioni, di una seconda
applicazione, ma fa divieto in modo assoluto di una terza concessione. Unica
condizione è che si tratti di sentenza divenuta irrevocabile dopo l’entrata in vigore
della legge 128/2001, istitutiva del comma 4 dell’art. 168 Cod. pen., condizione
0
ampiamente verificata nella fattispecie (v., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 3 , n. 16515
in data 04.03.2004, Rv. 228533, Manzoni; Cass. Pen. Sez. 1°, n. 9276 in data
01.03.2006, Rv. 233588, Spada; Cass. Pen. Sez. 1°, n. 998 in data 05.11.2008, Rv.
242506, Ingenito; ecc.).- Trattandosi di revoca di diritto per concessione ultra legem,
ad essa deve provvedere il giudice dell’esecuzione, anche ex officio (cfr. Cass. Pen.
Sez. 1°, n. 16243 in data 07.04.2010, Rv. 247241, Lanza; ecc.), dovendosi peraltro
rilevare come, nella fattispecie, vi fosse comunque istanza del P.M.- Ciò posto,
perdono giuridica rilevanza le deduzioni del ricorrente, in particolare non assumendo
rilievo la conoscibilità, da parte del giudice della cognizione, della condizione
ostativa.- E’ del tutto evidente, pertanto, che l’impugnata ordinanza risulta
assolutamente immune dalle censure proposte.3. In definitiva il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato
inammissibile ex artt. 591 e 606, comma 3, Cpp.- Alla declaratoria di inammissibilità
dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 Cpp, la
1

condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento
della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa
delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v.
sentenza Corte Cost. n. 186/2000).P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.-

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 02 Luglio 2013.-

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