Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35635 del 24/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35635 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGNESI MUSILLO ANGELO AGOSTINO N. IL 15/11/1968
avverso l’ordinanza n. 2580/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Data Udienza: 24/06/2014
Motivi della decisione
Agnesi Musillo Angelo Agostino ricorre avverso la sentenza in epigrafe e,
chiedendone l’annullamento, contesta violazione di legge per mancata notifica
dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, violazione del
contraddittorio per conseguenza, e vizio di motivazione sulla genericità
dell’appello.
L’atto di appello – come del resto il ricorso per cassazione – si mostra
lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal tribunale, che non risultano
viziate da illogicità manifeste e che sono assoggettate a critica sulla base di
assunti meramente congetturali.
Questa corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di impugnazione
dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo
grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la
possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di
inammissibilità”. (Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648).
Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide,
l’impugnazione va dichiarata inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 2*6.2014
privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591