Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35633 del 24/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35633 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL VESCOVO MIRKO N. IL 26/11/1981
DE PAOLIS EMILIANO N. IL 16/10/1987
avverso la sentenza n. 7471/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Data Udienza: 24/06/2014
Motivi della decisione
Del Vescovo Mirko e De Paolis Emiliano ricorrono avverso la sentenza in
epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna in primo
grado e deducono omessa e illogica motivazione sul merito della controversia
in ordine ai profili di responsabilità e sul trattamento sanzionatorio.
Il ricorso del De Paolis è inammissibile per genericità.
Nel ricorso di Del Vescovo si prospettano questioni di mero fatto che
una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di
diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato
che, pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed
altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260).
Il giudice d’appello è giunto a valutazioni di merito sul fatto di reato e
sulla determinazione della pena (espressamente motivando sulla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione della negativa
personalità dimostrata dall’imputato) come tali insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie
(Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, li 24.6.2014
implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di