Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35633 del 10/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35633 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ISUFAJ MIKEL N. IL 28/06/1980
avverso la sentenza n. 7699/2013 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
16/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 10/12/2014

OSSERVA
lsufaj Mikel ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa
ex art. 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine
all’entità della pena.
Occorre osservare come il giudice abbia applicato, conformemente al disposto degli
artt. 444 ss cpp, la pena concordata tra le parti, essendogli preclusa l’irrogazione di
manifestamente infondata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 10-12-201V.

una pena diversa ed inferiore a quella oggetto dell’accordo, onde la censura è

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