Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35631 del 20/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35631 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIORE RAFFAELE N. IL 21/11/1989
avverso l’ordinanza n. 9167/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
19/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
.1.ete/sentite le conclusioni del PG Dott. ecirgeA, i-41242c*A%r/Z2- 2

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Data Udienza: 20/06/2013

RITENUTO IN FATI-0

1. Fiore Raffaele, indagato in quanto ritenuto concorrente, con Licciardo
Pietro, nei delitti di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo,
aggravati ex art. 7 d.l. n. 152/1991 sotto il profilo sia del metodo camorristico
che della finalità di agevolazione del clan Licciardi, ricorre avverso l’ordinanza del
Gip di Napoli in data 1° dicembre 2012 che ha disposto nei suoi confronti la
misura della custodia in carcere.

motivazione (mancanza) relativamente all’applicazione dell’aggravante ex art. 7
d.l. n. 152/1991. Al riguardo nel ricorso si sostiene che il Tribunale ha ravvisato
la sussistenza dell’aggravante di cui trattasi, sulla base di una valutazione
meramente congetturale degli elementi investigativi – secondo cui il possesso da
parte dell’indagato di un’arma, al momento del suo arresto, eseguito il 28
novembre 2012 nei pressi della Stazione dei Carabinieri di Secondigliano, luogo
ove il concorrente Licciardi, a far data dal 12 novembre 2012, aveva l’obbligo di
presentarsi tutti i giorni feriali in orario compreso tra le 17 e le 18, era funzionale
alla protezione di un soggetto avente senz’altro un ruolo apicale all’interno del
clan, sicché la condotta delittuosa deve ritenersi diretta a favorire l’intera
associazione criminale – mancando del tutto la prova indiziaria della
consapevolezza da parte del Fiore che la detenzione dell’arma fosse finalizzata
alla protezione. In particolare in ricorso si deduce che gli argomenti sviluppati dal
Tribunale per affermare l’esistenza di un rapporto di conoscenza tra i due
indagati e l’effettività dell’accompagnamento del Licciardi – che si risolvono nella
concisa illustrazione del contenuto delle annotazioni di servizio in data 15, 16 e
26 novembre della polizia giudiziaria impegnata in un servizio di osservazione
appositamente predisposto e del verbale d’arresto del 28 novembre 2012 «nulla inferiscono in merito alla finalità della detenzione dell’arma, atteso che lo
stesso Fiore ha sostenuto che la detenzione dell’arma (una pistola
semiautomatica Beretta, cal. 9×21 completa di caricatore con colpo in canna)
era «finalizzata a sue vicende personali».
Tale ultima circostanza, si osserva nel ricorso, non viene affatto richiamata
nel provvedimento impugnato, il che avvalora ancora di più la sussistenza del
vizio denunciato. Secondo il ricorrente, in altri termini, la circostanza che in base
a quanto riferito dalla polizia giudiziaria il Fiore, in due occasioni, ha effettuato il
medesimo percorso di Licciardi Pietro, non integra la gravità indiziaria idonea
all’applicazione dell’aggravante ex art. 7 d.l. n. 152/1991.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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1.1 Il difensore dell’indagato deduce violazione di legge e vizio di

1. L’impugnazione proposta nell’interesse di Fiore Raffaele è inammissibile in
quanto basata su motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità e
comunque manifestamente infondati.
1.1 Premesso che le argomentazioni prospettate in ricorso sviluppano tutte
censure che afferiscono esclusivamente all’esistenza di gravi indizi di
colpevolezza a carico dell’indagato in relazione all’aggravante contestata ex art.
7 d.l. n. 152/1991, è opportuno ricordare, preliminarmente, quali siano i limiti
del sindacato della Corte di Cassazione in materia cautelare.

Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende
indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di
riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso
l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate,
trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del
giudice cui è stata richiesta l’applicazione delle misura cautelare e del tribunale
del riesame.
Il controllo di legittimità è perciò circoscritto all’esclusivo esame dell’atto
impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti,
uno di carattere positivo e l’altro di carattere negativo, il cui possesso rende
l’atto insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che
lo hanno determinato; 2) l’assenza nel testo dell’esposizione di illogicità evidenti,
ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del
provvedimento” (Cass., Sez. 4, Sentenza n. 2050/96, imp. Marseglia, rv.
206104 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 40873/2010, imp. Merja, rv. 248698).
1.2 Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato come i servizi di
appostamento erano stati fonte certa dei gravi indizi a carico dell’indagato,
emergendo dalle annotazioni di servizio versate in atti, non solo la presenza del
Fiore, in almeno due occasioni, al seguito del Licciardi Pietro, condannato in via
definitiva per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. con riconoscimento della
sua posizione di vertice all’interno dell’omonimo sodalizio, allorquando costui,
sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, si era
recato presso il Comando Stazione dei Carabinieri di Secondigliano, per
ottemperare a detto obbligo, ma anche «l’atteggiamento vigile e particolarmente
guardingo» tenuto dall’indagato nella circostanza, gli sguardi d’intesa che lo
stesso aveva scambiato con il Licciardi, atteggiamenti ritenuti, plausibilmente,
indicativi dello svolgimento di attività di scorta armata al predetto capo clan;
ipotesi investigativa, corroborata, del resto, dal pacifico rinvenimento di un’arma
sulla persona del Fiore, al momento del suo controllo da parte della polizia
giudiziaria.

2

In proposito è stato più volte ribadito che “l’ordinamento non conferisce alla

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 3-8-95 n. 332

ìoma, lì

2. i 146°.

2013

Orbene le censure mosse dalla difesa all’ordinanza relativamente alla
ritenuta sussistenza di gravi indizi con riferimento alla contestata aggravante,
esprimono solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto ed invitano ad
una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità,
a fronte di una plausibile motivazione del provvedimento impugnato che regge al
sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei
profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo, specie ove
si consideri che questa Corte (in termini, ex multis, Sez. 5, n. 41587 del

pure con riferimento all’imputazione di favoreggiamento, che costituisce valido e
sufficiente elemento indiziante la posizione di capomafia del favorito operante in
un ambito territoriale nel quale la sua notorietà si presume diffusa, considerato
che l’aiuto al capo dell’associazione, specie in un contesto di scontro armato tra
associazioni criminali per il controllo del territorio, concretizza un aiuto
all’associazione la cui operatività sarebbe compromessa dalla riuscita di
un’attentato alla sua incolumità, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può
revocarsi in dubbio l’intenzione del favoreggiatore di favorire anche
l’associazione, allorché risulti che abbia prestato consapevolmente aiuto al
capomafia.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost,
sent. n. 186 del 2000) – al versamento alla cassa delle ammende di una somma
congruamente determinabile in C 1000,00.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del
ricorrente, provvederà la cancelleria agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att.
cod. proc. pen., comma 1, ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa delle
atTlmende.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente
provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma

(*)
)10

ter disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013.

24/09/2007 – dep. 12/11/2007, Sorce, Rv. 238181) ha da tempo affermato, sia

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