Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35630 del 24/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35630 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL AMRI YASIN N. IL 31/01/1990
avverso la sentenza n. 767/2013 TRIBUNALE di VERONA, del
31/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Data Udienza: 24/06/2014
Osserva
El Amri Yasin ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale, gli è stata
applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., per il reato
ascrittogli e, chiedendone l’annullamento, deduce che il giudice ha espresso una
motivazione illogica.
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in
relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato.
Questa Corte ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena
all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto di controllo di legittimita’, sotto il profilo
del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente
la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129 succitato”. (Cass. pen. sez.
3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta verificata la insussistenza
di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in Euro 15943.;
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PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 1.59.0.in favore della Cassa delle ammende.
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Roma, li 24.6.2014
su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui