Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35630 del 20/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35630 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SEIRANIDIS GEORGIOS ( RINUNCIANTE ) N. IL 25/05/1969
avverso l’ordinanza n. 48/2013 TRIB. LIBERTA’ di ANCONA, del
19/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 6t
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 20/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 19.2.2013 il Tribunale di Ancona, decidendo ai
sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. sull’appello in tema cautelare proposto da
Seiranidis Georgios avverso il provvedimento emesso dal Gup presso il Tribunale
di Ancona il 31.1.2013, confermava il provvedimento impugnato. Nei confronti di
Seiranidis Georgios era stata emessa ordinanza cautelare per il reato di
favoreggiamento aggravato della immigrazione clandestina ed il tema della

dell’appellante il reato era stato commesso al di fuori delle acque territoriali
italiane. Il Tribunale, nel rigettare l’appello, riteneva che il reato era sottoposto
alla giurisdizione italiana in quanto la scoperta degli immigrati clandestini a
bordo della nave era avvenuta all’interno delle acque territoriali nazionali.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Seiranidis Georgios con motivo redatto
personalmente, teso a denunziare violazione di legge, difetto di motivazione e
mancata assunzione di prova decisiva. Ad avviso del ricorrente la consultazione
del giornale di bordo della nave, non operata, avrebbe consentito di verificare
che il reato era stato consumato al di fuori delle acque territoriali italiane, con
conseguente difetto di giurisdizione. Si contestava, inoltre, la ricostruzione del
fatto operata dal Tribunale nella parte in cui riteneva che la scoperta dei
clandestini fosse avvenuta alle ore 16.00 e la relativa collocazione in tale
momento della imbarcazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinunzia. Con atto
comunicato dal difensore il ricorrente ha infatti ha espressamente rinunziato al
ricorso avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Ancona in data
19.2.2013.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese
processuali e3
e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima
equo determinare in euro 500,00 .

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al pagamento di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.
2

decisione consisteva nella verifica della giurisdizione, posto che ad avviso

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1

ter.

Così deciso il 20 giugno 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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