Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35630 del 10/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35630 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DUKA MARKEL N. IL 13/03/1989
avverso la sentenza n. 3838/2014 TRIBUNALE di MONZA, del
09/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 10/12/2014

OSSERVA
Duka Markel ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa
ex art. 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine
all’attenuante ex art 114 cp e all’aggravante ex art. 80 comma 2 DPR 309/90.
Occorre osservare come il giudice abbia statuito conformemente all’accordo delle
parti , essendogli preclusa la concessione di circostanze attenuanti o l’eliminazione
infondata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 10-12- 2014 .

di aggravanti in difformità dal predetto accordo, onde la censura è manifestamente

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