Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3563 del 26/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3563 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GARZIA RUGGERO N. IL 04/08/1964
avverso l’ordinanza n. 13/2015 TRIB. LIBERTA’ di LATINA, del
05/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 26/06/2015

udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. Alberto Cardino che ha concluso per il rigetto dei
ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv.to Pietrocarlo Tommaso, in
sostituzione dell’avv. Pierluigi Angeloni, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza, del 14.11.2014 il Tribunale di Latina ha respinto la

Ruggero, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del
medesimo Tribunale il 10/2/2015, in relazione al reato di cui all’art. 216
R.D. 267/42, avente ad oggetto le quote societarie (97%) della società
QAP s.r.I., detenute da Garzia Ruggero.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Grazia, a mezzo del
proprio difensore di fiducia, lamentandola ricorrenza del vizio dì cui all’art.
606, primo comma, lett. b) c.p.p. per violazione dell’art. 321, comma
primo, c.p.p., in relazione all’art. 253 c.p.p., e dell’art. 316 c.p.p., atteso
che il Tribunale ha asserito che il vincolo ablatorio poteva ricadere sulle
quote societarie della QAP s.r.l. – intestate, peraltro, ad un terzo estraneo
ai fatti in contestazione- senza che, tuttavia, le stesse avessero alcun
vincolo di pertinenzialità con il reato di bancarotta fraudolenta contestato
agli indagati, così come richiesto dai disposto di cui agli artt. art. 321,
comma 1, e 253 c.p.p.; invero, l’originario decreto con il quale è stato
applicato il vincolo ablatorio è stato emesso nell’ambito del procedimento
penale avente ad oggetto ipotesi di bancarotta fraudolenta per
distrazione, relative alla società NEO s.r.1, dichiarata fallita in data 26
febbraio 2014, contestate a Sandra Capozzi e Andrea Palombo, nelle loro
rispettive qualità di amministratore di diritto e di amministratore di fatto
di detta società, ed il Tribunale, ha confermato il decreto con il quale il
GIP ha sottoposto a sequestro preventivo le quote della società QAP s.r.I.,
detenute dal ricorrente, sul presupposto che al Palombo, amministratore
di fatto della NEO s.r.1, fosse riconducibile anche la società QAP s.r.l. e la
costituzione di tale società, unitamente ad altre operazioni, avrebbe
contribuito al depauperamento della società NEO e del suo valore
patrimoniale; tale assunto, tuttavia, non trova alcun riscontro nella
contestazione -contenuta nella richiesta di sequestro preventivo- ove, pur
essendo dettagliatamente indicate le operazioni distrattive in ipotesi poste
in essere dalla Capozzi e dal Palombo, rilevanti ex 216 L.F., non vi è alcun
riferimento, né alla società QAP s.r.I., né tantomeno ad operazioni

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richiesta di riesame ex art. 322 c.p.p. presentata nell’interesse di Garzia

distrattive perpetrate attraverso la costituzione di tale ultima società,
sicchè le argomentazioni adottate dal Tribunale onde sostenere la
sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra la res sottoposta a sequestro
preventivo ed i fatti-reato oggetto di contestazione sono frutto della
violazione del disposto di cui agli artt. 321, comma 1, e 253 c.p.p. che,
viceversa, richiedono che la sussistenza del vincolo suddetto sia
apprezzata in relazione a specifici fatti oggetto di contestazione; in ogni
caso, la misura cautelare reale non può essere applicata alla c.d. società

attività imprenditoriale; inoltre, il Tribunale ha confermato il decreto di
sequestro preventivo senza indicare quei beni, appartenenti alla fallita,
oggetto di effettivo “trapasso” dalla Neo s.r.l. alla Q.A.P. s.r.I., né possono
essere considerati tali i contratti di c.d service stipulati con altre società,
la cui risoluzione non implica, di per sé, alcuna distrazione, in quanto i
beni relativi non appartenevano alla fallita e, comunque, il sequestro si è
risolto proprio nell’ipotesi di apprensione delle quote di una società in
assenza della prova del “trapasso” di beni; il Tribunale è in tal modo
pervenuto alla pronuncia di un provvedimento abnorme che, con l’inibire
di fatto l’esercizio dell’impresa al ricorrente, ha finito con il perseguire le
finalità proprie delle misure personali interdittive, anziché quelle tipiche
delle misure cautelari reali, ovvero ha sostanzialmente attribuito al
sequestro preventivo le finalità che sono invece proprie del sequestro
conservativo, così incorrendo nella violazione anche dell’art. 316 c.p.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
1.Giova premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze
emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo
per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli
“errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione
così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del
provvedimento o del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dai giudice (Sez. V, 13/10/2009,
n. 43068; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008).
2. Va premesso che il Tribunale del riesame ha dato atto che la società
QAP s.r.I.- società di attività editoriale e pubblicazione di quotidiani,
periodici e riviste, libri e agenzie di stampa, formalmente amministrata da
Leonardi Fernando Antonio – le cui quote per il 97% sono detenute dal
Garzia, costituisce, secondo l’assunto accusatorio, una società di comodo

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di “comodo”, attraverso la quale il fallito continui a svolgere la propria

amministrata di fatto da Palombo Andrea, quest’ultimo amministratore di
fatto anche della fallita N.E.O. (oltre che della LINK s.r.l. e della Media
press s.r.I.) ed il collegamento delle società con il predetto, capo di fatto
delle medesime, renderebbe concreto il pericolo di reiterazione del reato
di bancarotta fraudolenta contestato, aggravandone le conseguenze,
atteso che il dissesto della QAP s.r.I., inciderebbe anche sulle ragioni dei
creditori della NEO s.r.l. e delle altre società facenti capo al predetto
Palombo, riuscendo a vanificare tutte le azioni creditorie attraverso il

fallimento delle diverse società. In particolare, il Tribunale, a fondamento
della legittimità del disposto sequestro ha richiamato i principi più volte
affermati da questa Corte, secondo cui è legittimo il sequestro preventivo
delle quote di una società, pur se appartenenti a persona estranea al
reato, qualora detta misura sia destinata ad impedire la protrazione
dell’ipotizzata attività criminosa, poiché ciò che rileva in questi casi non è
la titolarità del patrimonio sociale, ma la sua gestione, supposta illecita, e
si può, d’altra parte, riguardare il sequestro preventivo come idoneo ad
impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata ed
indiretta, dal momento che esso priva i soci del diritti relativi alle quote
sequestrate (Sez. 5, n. 21810 del 13/04/2004; Sez. 5 n. 16583 del
22/01/2010).
3. Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie, non è, tuttavia, in
questione la indiscussa legittimità del sequestro preventivo delle quote di
una società, pur se appartenenti a persona estranea al reato, in presenza
dei necessari presupposti, bensì la sussistenza del nesso strumentale tra
le quote detenute dal Garzia al 97% della QAP s.r.l. -società di comodo
costituita dal Palombo e amministrata di fatto dallo stesso- ed il reato di
bancarotta fraudolenta contestato, tra l’altro, al Palombo, quale
amministratore di fatto della NEO s.r.I., già dichiarata fallita il 26 febbraio
2014, nesso questo che non è dato ricavare da quanto evidenziato nel
provvedimento impugnato.
3.1.Sul punto è sufficiente richiamare i principi espressi da questa
Corte, invocati dallo stesso ricorrente, che vanno ribaditi in questa sede,
secondo cui la società “di comodo”, in quanto costituisca lo strumento
attraverso il quale il fallito continui a svolgere la propria attività
imprenditoriale, non può in sè e per sè costituire oggetto di sequestro
preventivo, attesoché nulla vieta che il fallito prosegua fuori del fallimento
una precedente attività o che ne intraprenda una nuova, fatte salve,
ovviamente le ragioni dei creditori concorsuali. Ne deriva che tra “società

3

progressivo svuotamento del patrimonio aziendale ed il progressivo

di comodo” e reato fallimentare non vi è un nesso strumentale essenziale,
idoneo a giustificare il sequestro preventivo il quale, eventualmente potrà
avere per oggetto i singoli mezzi strumentali della stessa società, qualora
se ne paventi, in relazione all’addebito di bancarotta fraudolenta pre o
post-fallimentare, l’avvenuto trapasso dal patrimonio del fallito.

(Sez. 5, n. 5929 del 06/11/1998). La società o le quote sociali della
stessa, infatti, non presentano in sé pericolosità “intrinseca”,
conseguendone che in base a tale solo fatto la strumentalità tra la società

nemmeno, a ben vedere, meramente occasionale, per cui non è
sufficiente per giustificare il sequestro preventivo

(Sez. 5, n. 5929 del 06/11/1998).
3.2. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata si è limitata, come già
accennato, ad evidenziare che la QAP sarebbe stata costituita dal
Palombo al fine di attuare lo svuotamento della Neo s.r.l. e vanificare le
ragioni dei creditori della stessa- considerato, peraltro, il grave stato di
dissesto economico in cui la stessa QAP versa, prodromico al fallimentosenza indicare in alcun modo come la società in questione si presterebbe
a realizzare tale fine. Manca più precisamente l’indicazione dei beni o
delle attività della Neo confluite nella QAP, mediante le quali il Palombo
ha inteso realizzare lo svuotamento della NEO, non essendo sufficiente ad
individuarlo la mera presenza quale amministratore di fatto del Palombo a
determinare in sé il pregiudizio dei creditori. Ai fini dell’adozione del
sequestro preventivo, occorre infatti un collegamento tra il reato e la cosa
sequestrata e non tra il reato e la persona

(Sez. 2, n. 19105 del 28/04/2011).
3.3. Le attività di asserito “svuotamento” che vengono enunciate
nell’ordinanza impugnata riguardano i trasferimenti di denaro dalla NEO
in favore della Link, dell’ impresa Capozzi e di Palombo Andrea e Palombo
Armando, sotto forma di rimborso finanziamento soci e anticipazioni
amministratore, volti al depauperamento della NEO e del suo valore
patrimoniale, in frode ai creditori, ma alcun elemento preciso risulta
indicato con riguardo alla continuità aziendale tra la NEO s.r.i. e la QAP
s.r.l. %quindi/ al depauperamento della prima in favore della seconda.
4.L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio e va
ordinata la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.

p.q.m.

4

e il reato, non essendo nè specifica, ne’ strutturale, ne’ essenziale, e

annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e ordina la restituzione
all’avente diritto di quanto in sequestro. Manda la cancelleria per le
comunicazioni ex art. 626 c.p.p.
Così deciso il 26.6.2015

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