Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3563 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3563 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PONDILA STEFAN (IRREPERIBILE) N. IL 13/07/1985
avverso l’ordinanza n. 280/2013 TRIB. LIBERTA’ di ANCONA, del
13/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/12/2013

FATTO E DIRITTO

Pondila Stefan ricorre avverso l’ordinanza 13.8.13 del Tribunale del riesame di Ancona con la quale
è stata annullata l’ordinanza 19.7.13 del G.i.p. di Ascoli Piceno applicativa della misura della
custodia in carcere per il reato di cui all’art.416 c.p., confermata invece con riferimento al reato di

Lamenta il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnato provvedimento, violazione
dell’art.606, comma 1, lette) c.p.p., assumendo disparità di trattamento rispetto ad altri coindagati
che avevano ottenuto la concessione della misura degli arresti domiciliari, misura negata al Pondila
solo per essere egli irreperibile, senza considerare che allorché la stessa era stata emessa, l’indagato
— incensurato e che ben potrebbe beneficiare della sospensione condizionale della pena in caso di
condanna – si trovava nel suo Paese, ignorando il provvedimento adottato nei suoi confronti.
Con dichiarazione 18.10.13 il difensore del Pondila, rilevato come il suo assistito abbia beneficiato
della sostituzione della misura cautelare intramuraria con quella domiciliare, ha dichiarato di
rinunciare al ricorso, non avendo più interesse a coltivare il gravame.
Osserva la Corte che, se pure il difensore che non sia — come nella specie — munito di procura
speciale non ha la facoltà di rinunciare all’impugnazione, neppure qualora abbia proposto egli
stesso il gravame (v. Sez.un., 31 maggio 1991, n.6, Catalano; Sez.I, 16 ottobre 2008, n.44612),
tuttavia il medesimo ha evidenziato in questa sede il dato oggettivo rappresentato dall’avvenuta
sostituzione, per il suo assistito, della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti
domiciliari.
Poiché l’adozione di tale gradata misura coercitiva rappresentava, per il ricorrente, l’interesse
sottostante alla proposizione del gravame, ne deriva che con la sostituzione della misura cautelare
intramuraria con quella domiciliare, è venuto meno l’interesse all’attuale gravame e quindi il ricorso
deve essere dichiarato inammissibile, senza alcuna spesa per il ricorrente.

furto aggravato.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla per le spese.
Roma, 13 dicembre 2013
IL CONSIGLIERE estensore

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