Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35629 del 10/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35629 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MEZIANE MOHAMED N. IL 01/09/1952
avverso la sentenza n. 1056/2014 TRIBUNALE di BERGAMO, del
23/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 10/12/2014
OSSERVA
Meziane Mohamed ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine all’omessa applicazione dell’art. 129 cpp e alla confisca del danaro e dei
telefoni in sequestro.
In ordine alla prima doglianza, occorre osservare come l’art 581 lett c) richieda
il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
Il ricorrente , infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente , il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento
basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto , alla sua mancata
commissione da parte dell’imputato , all’insussistenza dell’elemento soggettivo ,
alla presenza di cause di giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o, in genere,
alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato . Né il ricorrente
indica in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da
cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità dell’art 129
cpp .
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
La seconda doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità
, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine
alla confisca sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice è del tutto
coerente con le linee concettuali proprie dell’apparato giustificativo inerente ad
una sentenza ex art. 444 cpp , avendo il Tribunale dato atto che i telefoni cellulari
sono stati utilizzati per i contatti con l’acquirente dello stupefacente e il danaro in
sequestro è riconducibile all’attività di spaccio, in virtù dell’assenza di lecite e
affidabili fonti di reddito e delle dichiarazioni confessorie dell’imputato.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 10-12-20*.
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della