Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35627 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35627 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOMI YOSEF N. IL 08/05/1994
avverso la sentenza n. 5704/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VENEZIA, del 14/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 24/06/2014

Osserva
Torni Yosef ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale, gli è stata
applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., per il reato
ascrittogli e, chiedendone l’annullamento, deduce che il giudice ha espresso una
motivazione illogica.
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in
relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato.
Questa Corte ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena

all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto di controllo di legittimita’, sotto il profilo
del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente
la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129 succitato”. (Cass. pen. sez.
3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta verificata la insussistenza
di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
z,000
determina equitativamente in Euro tr3e(3;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 1-5ee in favore della Cassa delle ammende.
Zoo m,
Roma, li 24.6.2014

su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui

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