Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35626 del 20/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35626 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAVALLO ALDO

Data Udienza: 20/06/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI FIRENZE
nei confronti di:
VUOLO PASQUALE N. IL 29/04/1978
avverso l’ordinanza n. 282/2012 TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE, del
02/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Moolotta,
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Uditi difensor Avv.;

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Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza deliberata il 2 gennaio 2013 il Tribunale di Firenze,
costituito ai sensi dell’art. 324 e segg. cod. proc. pen., in accoglimento
dell’istanza di riesame proposta da Vuolo Pasquale – sottoposto ad indagini per
attentato alla sicurezza dei trasporti (art. 432 cod. proc. pen.) unitamente a
Vuolo Mario, Vuolo Taddeo e Vuolo Antonio (suoi familiari e come lui
amministratori – di diritto o di fatto – di alcune imprese esecutrici di lavori

(procuratore della Società Autostrade per l’Italia) ed a Scorsone Riccardo
(dipendente della società Pavimentai S.p.A., società operativa della Società
Autostrade per l’Italia, addetto all’istruzione delle gare di appalto) – ha annullato
il decreto di sequestro di cose pertinenti al reato, emesso dal Pubblico ministero
della sede, in data 30 novembre 2012.
1.1 n Tribunale, infatti, nel premettere che il procedimento nell’ambito del
quale era stato emesso il decreto di sequestro di cui trattasi si riferiva all’ipotesi
investigativa secondo cui alcuni degli indagati, ed in particolare Vuolo Mario ed i
suoi familiari, beneficiari di appalti conferiti dalla Società Autostrade per l’Italia o
da sue controllate, avrebbero realizzato tramite le proprie imprese opere in
modo consapevolmente inadeguato, con materiali scadenti, si dà esporre a
pericolo la sicurezza dei trasporti (come desumibile dal crollo di alcuni dei
manufatti eseguiti) e che la condotta attribuita all’indagato, secondo l’ipotesi
accusatoria, consisteva nell’aver corrisposto utilità economiche per conseguire
l’aggiudicazione degli appalti, ha ritenuto non ravvisabile il fumus commissi
delicti a carico del ricorrente, non emergendo elementi di sorta per ritenerlo
concorrente nel reato ipotizzato.
Al riguardo, nel provvedimento di annullamento si fa rilevare: a) che i beni
sequestrati (per quanto è dato comprendere 9 orologi, rinvenuti nell’abitazione
dell’istante, all’esito di perquisizione), si trovavano nella materiale disponibilità
del solo Pasquale Vuolo ed alcuni di essi (ben 7) erano stati acquistati dallo
stesso in un arco temporale assai ampio, sin dal 2002; b) che il PM non risultava
aver individuato un ruolo attivo dell’indagato nell’amministrazione delle imprese
esecutrici dei lavori menzionati nel decreto (la Carpenfer Roma, la Costruzioni
Travi Elettrosaldati e la PTAM) e che anche nelle dichiarazioni di Ciliberto
Gennaro (persona informata dei fatti), all’origine del presente procedimento, il
controllo delle suddette imprese, veniva riferito genericamente “ai Vuolo”, e
particolarmente al solo Vuolo Mario.

appaltati dalla Società Autostrade per l’Italia), a Vittorio Giovannercole

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Firenze, il quale
denunzia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 253 cod. proc. pen. e
difetto di motivazione perché del tutto carente.
Ad avviso del ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe viziato in
primo luogo dall’errato convincimento dei giudici del riesame che il
provvedimento del sequestro debba aver oggetto solo il così detto corpo di reato
(ovvero l’oggetto costituente illecita forma di retribuzione, nell’ambito del
rapporto delittuoso) laddove nella nozione di cose pertinenti al reato rientrano,

In particolare, si fa rilevare nel ricorso, che il ritrovamento di oggetti preziosi
presso i coindagati Scorsone e Giovannercole, confermerebbe l’attendibilità delle
dichiarazioni del teste Ciliberto, specie con riferimento all’assunto secondo cui i
Vuolo avrebbero risparmiato nei costi per manodopera qualificata e acquisto dei
materiali idonei necessari per l’esecuzione dei lavori, per destinare parte dei
capitali d’impresa a remunerare l’attività di personaggi che, a diverso titolo,
avrebbero potuto ostacolare o rendere più difficoltosa, la prosecuzione del
rapporto con Società Autostrade e conforterebbe altresì l’ipotesi accusatoria
secondo cui gli indagati appartenenti alle società appaltatrici erano consapevoli
dell’inadeguatezza delle varie imprese riconducibili ai Vuolo, precisando altresì,
che in considerazione della possibilità di integrazione della contestazione nella
fase delle indagini, anche la nozione di cose pertinenti al reato si estende fino a
ricomprendere quelle cose la cui acquisizione rilevi al fine di stabilire gli esatti
termini della condotta.
Un ulteriore profilo di illegittimità viene poi ravvisato dal ricorrente con
riferimento alla circostanza che i giudici del riesame avrebbero svolto una
valutazione del materiale di accusa raccolto, utilizzando un criterio assai più
rigoroso rispetto a quello richiesto dall’art. 354 cod. proc. pen., ravvisando
l’insussistenza di gravi indizi, laddove la legittimità del sequestro probatorio
richiede l’accertamento del mero indizio, integrato nella specie dalle dichiarazioni
del Ciliberto. Il tribunale non avrebbe considerato che il sequestro degli orologi,
è stato sì eseguito presso l’abitazione di Vuolo Pasquale, ma che la stessa è
ubicata nello stesso edificio dove abita il padre Mario e dove hanno la propria
sede le società di cui trattasi.
Anche la valutazione di insussistenza di un nesso di derivazione diretto tra
quanto sequestrato e la condotta dell’indagato deve infine ritenersi errata, in
quanto secondo l’ipotesi accusatoria gli oggetti sequestrati sono stati regalati dai
Vuolo per favorire l’aggiudicazione degli appalti.

Considerato in diritto

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invece, anche quelle strumentali all’accertamento dei fatti.

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato
inammissibile.
1.1. È orientamento consolidato di questa Corte che il ricorso per cassazione in
tema di misure cautelari reali, siccome limitato alla violazione di legge, è
proponibile solo per denunciare la mancanza assoluta di motivazione
dell’ordinanza di conferma ovvero di revoca di un sequestro, relativamente alla
sussistenza (o insussistenza) dei presupposti idonei a legittimare detta misura
cautelare (cfr., in termini, Cass., Sez. 2^, 16 novembre 2006, n. 5225).

motivazione, di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), trattandosi di vizio non
riconducibile alla tipologia della violazione di legge (cfr., in termini, Cass. Sez.
Un. 28 maggio 2003 n. 12).
È richiesto invece che la motivazione manchi assolutamente, ovvero sia del
tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, sì da non essere
comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero che le linee
argomentative del provvedimento siano così scoordinate da rendere impossibile
la percezione delle ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Cass., Sez.
2^, 14 novembre 2008, n. 45155, Gasparro).
1.2 Nella specie in esame non può invece parlarsi di motivazione inesistente
o meramente apparente dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale del riesame ha infatti adeguatamente motivato circa la
insussistenza, allo stato, di validi e concreti indizi, tali da far ritenere un effettivo
concorso dell’indagato Vuolo Pasquale nell’attività delittuosa contestata ad alcuni
suoi familiari e l’esistenza di un rapporto di pertinenzialità tra le cose (orologi)
assoggettate a sequestro e l’attività delittuosa ipotizzata a carico degli indagati.
Bene in particolare ha fatto il giudice di merito a circoscrivere l’ambito
argomentativo allo stretto compendio indiziario di sua competenza nell’ottica
dell’oggetto dell’istanza senza dover estendere la propria decisione a settori di
indagine che facilmente avrebbero potuto travalicare il proprio orizzonte
valutativo.
Le argomentazioni contrarie esposte dal ricorrente non solo risultano generiche e
in fatto ma non confutano, in concreto, la motivazione del giudice (il quale ha
rilevato come i beni sequestrati si trovavano nella disponibilità di altro indagato e
comunque non già dei funzionari delle imprese appaltatrici che si assume siano
stati “corrotti” dai Vuolo) e tendono a sovrapporre una propria valutazione di
merito a quella già operata dal Tribunale, con argomentazione scevra da vizi
logici e giuridici (e in nessun caso contraddittoria), operazione non consentita in
questa sede di legittimità.
1.3. Ed è appena il caso di precisare che se il provvedimento di sequestro di
cui è processo, come si assume in ricorso, è stato disposto per finalità probatorie

È da escludere quindi la sindacabilità dell’illogicità manifesta della

e che gli orologi sequestrati presso altro indagato sarebbero in relazione, sia
pure indiretta, con l’attività delittuosa contestata, manca nell’atto di
impugnazione una precisa e chiara illustrazione delle finalità perseguite con il
provvedimento cautelare, e ciò sebbene questa Corte, nella sua più autorevole
composizione (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 – dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in
proc. Bevilacqua, Rv. 226711), abbia da tempo precisato come «anche per le
cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve
essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013.

della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti»

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