Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35625 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35625 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CACCIAPAGLIA GIUSEPPE N. IL 16/04/1991
avverso la sentenza n. 726/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
18/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 24/06/2014

Motivi della decisione
Cacciapaglia Giuseppe ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la
quale è stata confermata la sentenza di condanna in primo grado e deduce
violazione di legge oltre a omessa e illogica motivazione sul merito della
controversia in ordine ai profili di responsabilità.
Nel ricorso si prospettano questioni di mero fatto che implicano una
valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una

diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato
che, pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed
altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260).
Il giudice d’appello è giunto a valutazioni di merito sul fatto di reato
come tali insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di
valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie (Cass. pen. sez.
un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Roma, li 24.6.2014

motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di

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