Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35625 del 20/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35625 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RONCUCCI FILIPPO N. IL 29/08/1956
avverso l’ordinanza n. 40/2012 TRIB. LIBERTA’ di SIENA, del
27/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
1pt.re7sentite le conclusioni del PG Dott. It~teo-tr2-, (Pk”422-4 52fr
ek, 4.A.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 20/06/2013

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Siena, costituito ai sensi dell’art. 329 cod. proc. pen., con
ordinanza del 27 dicembre 2012 ha rigettato l’istanza di riesame proposta da
Roncucci Filippo – sottoposto ad indagini per disturbo delle occupazioni e del
riposo delle persone (art. 659 cod. pen.) in quanto proprietario dell’aviosuperficie
“Tenuta di Mensanello” sita in località Piano dell’Olmino ed organizzatore della
manifestazione aereo-acrobatica denominata “Agro-bazia” – avverso il decreto di

Siena, con decreto in data 11 dicembre 2012.
1.1 Alle deduzioni poste dalla difesa a fondamento della istanza di riesame,
dirette a confutare sia la configurabilità nel caso in esame del fumus del reato di
cui all’art. 659 cod. pen. sia la sussistenza di un effettivo periculum in mora, il
Tribunale, opponeva le seguenti considerazioni in fatto ed in diritto:
– che l’aviosuperficie di cui trattasi era equiparabile ad una sorgente sonora
fissa, e non poteva essere assimilata (conformemente al parere ARPAT, al parere
del Ministero dell’Ambiente ed alla sentenza del TAR Lombardia del 27 luglio
2012) ad una struttura aereoportuale, sia perché essa non appartiene al
demanio aereonautico, sia perché sulla stessa non insiste un aereoporto privato
di cui all’art. 704 cod. navig. (parere Mistero Ambiente; relazione ENAC del 7
ottobre 2011);
– che alla luce della superiore considerazione, nel caso in esame, si
imponeva il rispetto sia dei limiti assoluti di immissione sonora (art. 3 d.P.C.M.
14 novembre 1997) sia dei limiti differenziali (art. 4 d.P.C.M. 14 novembre
1997);
– che secondo le rilevazioni effettuate dall’ARPAT a seguito di esposti di
cittadini residenti in località Piano dell’Olmino (Colle di Val D’Elsa) e condensate
nelle note del 28 novembre e del 30 gennaio 2012, entrambi tali limiti
risultavano violati, tenuto anche conto che, con riferimento alla manifestazione
“Agro-bazia”, risultava violata anche l’autorizzazione in deroga comunale, atteso
il superamento del numero massimo di sorvoli/cicli (15), tale da comportare la
decadenza della deroga e l’applicabilità dei summenzionati limiti di immissione
ed emissione e del criterio differenziale;
– che il superamento dei limiti e delle prescrizioni segnalato nei numerosi
esposti e confermato dalle rilevazioni compiute dall’ARPAT e dall’Acustica
Ambiente, non appariva un dato isolato ma suscettibile anzi di reiterazione,
atteso il dichiarato proposito del Roncucci di intensificare l’attività svolta
nell’aviosuperfice, come da richiesta avanzata all’ENAC.

sequestro della predetta aviosuperficie emesso dal Gip presso il Tribunale di

2. Ricorre per cassazione il Roncucci, per il tramite del suo difensore, il
quale, previa trascrizione del capo d’imputazione provvisorio, denunzia:
– con un primo articolato motivo d’impugnazione, l’illegittimità del
provvedimento impugnato per inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale, quanto all’assunto che per le aviosupefici come quella di Mensanello
(operativa dal 1990), relativamente alla misurazione del rumore, occorre far
riferimento al d.P.C.M. 14 novembre 1997 e non invece, conformemente alla
legislazione regionale, al decreto Ministero dell’Ambiente 31 ottobre 1997, che

acustico, sicché deve ritenersi incongruo qualsiasi riferimento a pretese violazioni
del limite differenziale del rumore; precisandosi altresì, da parte del ricorrente,
che il decreto Ministero dell’Ambiente 31 ottobre 1997 disciplina il rumore
emesso dagli aereomobili nelle attività aereoportuali, senza distinguere la
struttura ove esse abbiano origine (aereoporto-aviosuperficie) e che l’assenza di
una siffatta distinzione trova conforto anche nelle vigenti Regole dell’Aria
(annesso II Icao, recepito da ENAC e nel parere ENAC in data 23 maggio 2012),
in cui si riconosce che anche le aviosuperfici devono considerarsi infrastrutture
aeroportuali, considerazioni queste che, ad avviso del ricorrente, avrebbero
dovuto condurre il Tribunale ad escludere il carattere doloso o colposo della
condotta dell’indagato;
– con un secondo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale (art. 4 comma 3, d.P.C.M. 14 novembre 1997) quanto alla ritenuta
applicabilità delle regole sul rumore differenziale alle infrastrutture aeroportuali
per le quali, al contrario, è prevista una deroga espressa, precisandosi, in
particolare, che l’assunto dei giudici del riesame secondo cui l’aviosuperficie
Tenuta di Mensanello non costituisca una infrastruttura aeroportuale ove si
genera un “traffico aereo” risulta del tutto infondata e manifestamente illogica,
posto che anche per gli strumenti urbanistici locali l’area sottoposta a sequestro
è definita come area destinata ad infrastrutture dei trasporti, con conseguente
inapplicabilità del limite differenziale, al cui rispetto l’aviosuperficie di cui trattasi,
a differenza delle altre strutture commerciali e professionali, non sarebbe tenuta,
conformemente del resto al parere del Ministero dell’Ambiente in data 24
dicembre 2012, con conseguente illegittimità del sequestro, posto che per
ammissione dell’Arpat non risulta violato il limite diurno assoluto di immissione
ed emissione di rumori, pari a 70 dBA, previsto dall’autorizzazione in deroga n.
24 del 5 ottobre 2012;
– con il terzo ed ultimo motivo, infine, la legittimità del provvedimento
impugnato viene contestatq, sotto il profilo dell’inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale (art. 9 d.P.R. n. 133/2010), anche in relazione
all’assunto secondo cui il ricorrente sarebbe responsabile della violazione della

non prevede alcun obbligo di presentazione della documentazione di impatto

autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune di Colle Val d’Elsa relativamente
al raduno acrobatico, sostenendosi al riguardo che le valutazioni dell’ARPAT sul
numero dei voli acrobatici, sarebbero incongrue, risultando travisato il concetto
stesso di “volo acrobatico”, atteso l’incongruo riferimento vuoi al numero degli
atterraggi e dei decolli vuoi al numero dei sorvoli a bassa quota, del tutto
inconferenti e comunque legittimi, relativamente agli ultraleggeri e comunque
non riferibili alla condotta dell’organizzatore del raduno, ma semmai alla
responsabilità del singolo pilota, essendo stata l’area acrobatica, oltretutto,

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta nell’interesse di Roncucci Filippo è
inammissibile.
1.1 Le decisioni assunte in sede di riesame di provvedimenti cautelari reali
sono ricorribili per cassazione soltanto per violazione di legge e dunque non
possono essere sindacate per eventuali difetti di motivazione, fatta eccezione per
i casi di motivazione meramente apparente. In tal senso si è espressa S.U.,
sentenza n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692,
secondo cui “il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di
sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale
nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia
quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo
posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti
minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice”.
Nel caso di specie, il provvedimento è motivato, e sul presupposto del fumus
commissi delicti, unico oggetto delle censure difensive, fa legittimo rinvio per
relationem alla relazione ARPAT del 28 novembre 2012 ed al parere del Ministero
dell’Ambiente, con specifico riferimento sia alla rilevata violazione della
normativa sull’inquinamento acustico sia all’impossibilità di assimilare
l’aviosuperficie privata di Mensanello ad una struttura aeroportuale, sia infine, al
superamento dei limiti stabiliti dall’autorizzazione in deroga rilasciata dal
Comune di Colle di Val D’Elsa, in occasione della manifestazione “Agro-bazia”, sì
da non potersi fondatamente sostenere che la motivazione è inesistente.
Le censure mosse dalla difesa all’ordinanza su tali punti, ed in particolare
quelle dirette a negare rilevanza al rilevato superamento del limite di immissione
differenziale diurno a ragione dell’assimibilità dell’aviosuperficie ad una struttura
aeroportuale, esprimono solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto ed

ciL

istituita dall’ENAC ed a carattere pubblico.

invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di
legittimità, con riferimento ai provvedimenti di riesame di misure cautelari reali.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost,
sent. n. 186 del 2000) – al versamento alla cassa delle ammende di una somma

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013.

congruamente determinabile in C 1000,00.

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