Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35623 del 20/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35623 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
GRAZIANO BIAGIO N. IL 02/01/1976
avverso l’ordinanza n. 901/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
12/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/site le conclusioni del PG Dott. akbaj o eGc1,31-42-440 /
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Data Udienza: 20/06/2013

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza deliberata il 12 luglio 2012 il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Napoli, richiesto dal difensore di Graziano Biagio di applicare in
sede di esecuzione la disciplina della continuazione tra i reati di cui alle sentenze
17/6/2009 emessa dal Gup del Tribunale di Napoli (divenuta irrevocabile il
5/4/2012) e 25/2/2010 emessa dal Tribunale di Avellino (divenuta irrevocabile il
27/3/2012), ha affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 665, comma 4,

irrevocabile per ultima e, ravvisata la continuazione, ha conseguentemente
rideterminato la pena a carico del Graziano in anni 4 e mesi 2 di reclusione.

2. Per l’annullamento di tale ordinanza il Procuratore della Repubblica di Napoli
ha proposto ricorso denunziando violazione dell’art. 665, comma 2 e 4, cod.
proc. pen.., per avere il GIP illegittimamente affermato la propria competenza a
conoscere dell’istanza, che andava riconosciuta, invece, alla Corte di Appello di
Napoli, e ciò in quanto l’ultima sentenza di condanna, emessa il 17/6/2009 dal
Gup presso il Tribunale di Napoli e pronunciata nei confronti di una pluralità di
imputati, era stata riformata in maniera “sostanziale”, con sentenza del
14/7/2010, il che vale ad individuare proprio nella indicata Corte territoriale il
giudice dell’esecuzione competente a conoscere dell’istanza ex art. 671 cod.
proc. pen..

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato e merita per ciò accoglimento.
Con riferimento alla eccezione di incompetenza funzionale del giudice che ha
emesso l’ordinanza impugnata, va infatti qui ribadito, il condivisibile principio di
diritto, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui al fine
dell’individuazione del giudice dell’esecuzione, sia il primo che il secondo comma
dell’art. 665 cod. proc. pen. riproducono sostanzialmente il dettato del sistema
processuale previgente, secondo la cui disciplina, nel procedimento di
esecuzione, la competenza del giudice di primo grado permane sì anche nel caso
in cui quello di appello abbia riformato la sentenza solo in relazione alla pena,
dovendo però escludersi da tale previsione i casi in cui la modificazione della
pena sia stata la conseguenza di una «elaborazione sostanziale» della pronuncia
del primo giudice, come per effetto dell’applicazione o esclusione di circostanze
attenuanti aggravanti, del giudizio di prevalenza o equivalenza delle une sulle
altre ovvero del riconoscimento o dell’esclusione del vincolo della continuazione

cod. proc. pen., sul presupposto che la propria sentenza era divenuta

tra più reati (in tal senso, tra le pronunce più risalenti, Sez. 1, Sentenza n. 1406
del 21/05/1990, dep. il 5/06/1990, Rv. 184590, imp. Levacovic, e tra le più
recenti, Sez. 1, Sentenza n. 42896 del 27/10/2009, dep. il 11/11/2009, Rv.
245550, Confl. comp. in proc. Andreano).
Orbene, poiché nel caso in esame deve riconoscersi, come dedotto dal PM
ricorrente, che l’ultima sentenza di condanna del Graziano, emessa il 17/6/2009
dal GUP presso il Tribunale di Napoli, risulta in effetti riformata in maniera
sostanziale dalla Corte d’Appello di Napoli, sia pure nei confronti di altri imputati,

in sede esecutiva del giudice di primo grado.

2. In accoglimento del ricorso l’ordinanza impugnata va quindi annullata senza
rinvio e va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per
quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti
alla Corte di Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013.

ciò comporta, ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen. l’esclusione della competenza

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