Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35621 del 10/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35621 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARDIA ADRIANO MAURO N. IL 13/01/1965
CARDIA SILVIO N. IL 10/04/1966
avverso la sentenza n. 638/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
02/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 10/12/2014

OSSERVA
Cardia Adriano e Silvio ricorrono per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
responsabilità, sotto il profilo dell’efficacia drogante della sostanza estraibile dalle
piantine rinvenute in possesso dei ricorrenti e dell’ascrivibilità di un ruolo
concorsuale a Cardia Adriano.

deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie,
dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione
dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame
tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di
prime cure , in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed
approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile, sotto il
profilo della razionalità ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in
termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa
sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo a pagina 2,
per quanto attiene alla prima doglianza, e alle pagine 3 e 4, per quanto attiene alla
seconda.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrenté al pagamento delle

c_m-scvffo

spese processuali e della somma di euro mille% favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 10-12-2014.

Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure

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