Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35620 del 24/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35620 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONTANI ENZO N. IL 04/06/1963 parte offesa nel procedimento
MONTANI ELIO N. IL 04/06/1963 parte offesa nel procedimento
c/
PERILLI GAETANO N. IL 15/12/1962
l’ t P
avverso l’ordinanza n. 31080/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
14/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Data Udienza: 24/06/2014
t
Montani Enzo e Montani Elio ricorre avverso il decreto di
archiviazione in epigrafe lamentando l’erroneità della decisione con
riguardo al merito della controversia.
I motivi
sono manifestamente
infondati
e
il
ricorso
inammissibile. E’ noto, infatti, alla stregua del costante orientamento
di questa Corte, che il decreto di archiviazione è ricorribile per
cassazione solo per violazione delle norme sul contraddittorio, il che
ed altri, 233582).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1000;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014
non è nel caso di specie. (Cass. Sez l, 7.2.2006, P.O. in proc. Laurino