Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35620 del 10/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35620 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALLIOU MBACKE N. IL 01/02/1986
avverso la sentenza n. 5369/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
12/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 10/12/2014

OSSERVA
Falliou Mbacke

ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,

deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in
ordine all’applicazione della recidiva reiterata e al giudizio di bilanciamento in
termini di equivalenza rispetto alle attenuanti generiche .
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
merito in ordine all’applicazione della recidiva e al giudizio di valenza sono infatti
insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua , esente da vizi
logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie,
la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la
Corte territoriale fatto riferimento alla specificità e all’epoca, recente, dei
precedenti penali da cui è gravato l’imputato, richiamando correttamente il disposto
dell’art. 99 comma 4 cpp.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3 cpp ,
con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una
somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro
mille.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro
mille.
Così deciso in Roma il 10-12-2014.

legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di

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