Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35619 del 24/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35619 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CATALANO ALESSANDRO N. IL 08/09/1982
avverso la sentenza n. 1098/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
23/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 24/06/2014

Motivi della decisione
Catalano Alessandro ricorre avverso la sentenza in epigrafe con cui è
stata confermata la condanna inflitta in primo grado e, chiedendone
l’annullamento, osserva che è carente la motivazione in punto di responsabilità
penale dell’imputato.
Nel giudizio di Cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle
argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme

motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè
dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il
provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già
opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una
diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass.
S.U. 19.6.96, De Francesco). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione
quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito
senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una
diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più
adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Il
giudice di merito inoltre non è tenuto a confutare ogni specifica
argomentazione dedotta con l’atto di appello in quanto il concetto di mancanza
di motivazione non include ogni omissione concernente l’analisi di determinati
elementi probatori perchè un elemento probatorio estrapolato dal contesto in
cui esso si inserisce acquista un significato diverso da quello attribuibile in una
valutazione completa delle prove acquisite (Cass. 1, 22.12.98 n. 13528, ud.
11.11.98, rv. 212053). Non può quindi dedursi vizio di motivazione per avere il
giudice di merito trascurato uno o più elementi di valutazione che ad avviso del
ricorrente avrebbero potuto o dovuto portare ad una diversa valutazione,
perchè ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di
legittimità (Cass. 5, 17.4.00 n. 2459, Garasto; Cass. 1, 11.6.92 n. 6922, ud.
11.5.92, Cannarozzo). Nella concreta fattispecie la Corte ha doverosamente
valutato le emergenze istruttorie giungendo a una coerente ricostruzione del

processuali e sostanziali. La mancanza e la manifesta illogicità della

fatto, mentre le sintetiche doglianze del ricorrente al riguardo – denunciano ma
non dimostrando eventuali vizi di motivazione e men che meno violazioni di
legge – si palesano generiche.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1000.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 24.6.2014

PQM

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA