Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35618 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35618 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COJOCARU DUSAN N. IL 23/03/1965
avverso la sentenza n. 3460/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
23/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 24/06/2014

Motivi della decisione
Cojocaru Dusan ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è
stata parzialmente confermata la sentenza di condanna in primo grado e
deduce violazione di legge e omessa e illogica motivazione in ordine alla
determinazione della pena, ritenuta eccessiva, e alla mancata concessione
delle circostanze attenuanti generiche.
Il giudice d’appello, con motivazione congrua ed esaustiva, anche previo

una valutazione di merito come tale insindacabile nel giudizio di legittimità,
quando – come nel caso di specie – il metodo di valutazione delle prove sia
conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici
(Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).
Del resto questa Corte ha chiarito che in sede di legittimità non è
censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione
prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della
sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della
decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la
specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo
sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una
ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva
implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il
provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed
emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del
convincimento del giudice, sì da consentire l’individuazione dell’iter logico-

specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti, è giunto a

giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la
prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Cass. Sez. 2 sent. n.
29434 del 19.5.2004 dep. 6.7.2004 rv 229220).
Per questi rilievi, deve concludersi che la determinazione in concreto
della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un
giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della
motivazione da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi

/

compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi

d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il
massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra,
infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli
aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati
con i motivi d’appello. (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep.
12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242).Ne
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Roma, li 24.6.2014

pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della

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