Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35618 del 18/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35618 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ILEA OLIMPIU DORIN N. IL 05/06/1969
avverso l’ordinanza n. 20/2012 TRIBUNALE di LAMEZIA TERME,
del 06/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/scnti+e le conclusioni del PG Dott. Osccill Ce,,,G a i n vy 12,4,0
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/06/2013

Ritenuto in fatto

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Lannezia Terme, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di Ilea Olimpiu Dorin, diretta a far dichiarare:
– in via principale, la nullità della sentenza di condanna emessa da quel tribunale nei confronti dell’interessato in data 14 maggio 2010, a ragione del rilievo che il

re di fiducia, avvocato Franco Benassi del foro di Mantova ovvero la sua non esecutività, in quanto mai notificata al summenzionato difensore di fiducia;
– in via subordinata, la restituzione nel termine per proporre impugnazione.
1.1 II giudice dell’esecuzione ha motivato la propria decisione, rilevando: che il
decreto di fissazione dell’udienza preliminare, attesa l’irreperibilità dell’imputato nel
domicilio da lui eletto (in Bologna), era stato notificato ai sensi dell’art. 161 cod.
proc. pen., presso il suo difensore di fiducia (avvocato Tonino Barberio); che anche
il decreto che disponeva il giudizio, «a fronte della irreperibilità dell’imputato presso
il domicilio eletto, veniva ritualmente notificato al medesimo mediante consegna al
difensore, ex art. 161 cod. proc. pen.»; che in dibattimento, dichiarata la contumacia dell’Ilea, avendo il difensore di fiducia (avvocato Tonino Barberio) rinunciato al
mandato, allo stesso veniva nominato un difensore di ufficio (nella persona dell’avvocato Salvatore Gigliotti), ex art. 97 comma 1 cod. proc. pen.; che l’estratto contumaciale della sentenza di condanna, era stato ritualmente notificato all’imputato,
ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., mediante consegna al difensore di ufficio (nonché, ad abundatiam, anche al difensore di fiducia che aveva rinunciato al mandato);
che il termine per impugnare la sentenza, aveva cominciato a decorrere dalla notifica dell’estratto contumaciale al difensore dell’imputato (26 novembre 2010),sicché
lo stesso risultava ormai decorso.
1.2 Quanto poi al rilievo difensivo secondo cui la notifica dell’estratto contumaciale (ed ancor prima quella dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare),
eseguita ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod. pen. presso il difensore di ufficio , doveva ritenersi nulla, in quanto l’Ilea, attraverso il deposito presso la segreteria della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia, in data 17 marzo 2005, di
istanza di restituzione delle cose sequestrate nell’ambito del procedimento penale
definito con la sentenza di condanna di cui trattasi, aveva proceduto alla nomina
quale proprio difensore di fiducia dell’avvocato Franco Benassi, eleggendo domicilio
presso il suo studio (luogo presso il quale venne eseguita la notifica del provvedi-

ot-

decreto di fissazione dell’udienza preliminare non era stato notificato al suo difenso-

mento del GIP di rigetto dell’istanza di dissequestro), lo stesso veniva disatteso dal
giudice dell’esecuzione, in forza della considerazione, in diritto, che la nomina del
difensore di fiducia effettuata nell’ambito di un procedimento cautelare non dispiega
effetto alcuno nel procedimento principale, «che è del tutto autonomo e separato
dal primo», e ciò conformemente ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale di
questa Corte, condiviso dal giudice di merito (Sez. 4, n. 22042 del 06/05/2009 dep. 26/05/2009, Curraj, Rv. 243968; Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010 – dep.

2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione Ilea Olimpiu Dorin, per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento per inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione (contraddittorietà).
In particolare, nel ricorso, sintetizzando un percorso argomentativo assai più
ampio ed articolatoi si deduce che il giudice dell’esecuzione ha errato, in primo luogo, nel ritenere che la richiesta di restituzione delle cose sequestrate proposta
nell’interesse dell’Ileu ai sensi dell’art. 262 cod. proc. pen., fosse equiparabile ad
una richiesta di riesame del provvedimento di sequestro, e quel che più rileva, che
essa avesse dato origine ad un procedimento (di natura cautelare), del tutto autonomo rispetto a quello “principale”, sicché la nomina di un difensore di fiducia effettuata in quel procedimento doveva ritenersi non produttiva di effetti nel procedimento “principale”, segnalando, a tal fine, l’esistenza di così tanti elementi di differenziazione tra le due istanze (con riferimento ai termini di presentazione; alla possibilità di reiterazione; all’organo chiamato a decidere ed all’insorgenza o meno di
profili di incompatibilità rispetto alla successiva definizione del giudizio “principale”;
alle questioni deducibili; all’attribuzione al relativo subprocedimento di un diverso
numero di registro generale) da rendere assolutamente incongrua una siffatta equiparazione e conseguentemente inapplicabili alla nomina di un difensore di fiducia
effettuata con istanza di restituzione delle cose sequestrate, di principi in tema di
inefficacia della nomina di un difensore fiduciario, elaborati dalla giurisprudenza di
legittimità con riferimento al procedimento cautelare.
L’esistenza di una nomina di un difensore di fiducia (e di una elezione di domicilio) pienamente valida ed efficace nel “procedimento principale”, renderebbe quindi
nulla o inefficace, secondo il ricorrente, sia la notifica del decreto di fissazione
dell’udienza preliminare al precedente difensore di fiducia (avvocato Tonino Barberio) sia la nomina di un difensore di ufficio a seguito della rinuncia al mandato del
summenzionato difensore (avvocato Tonino Barberio) sia, soprattutto, la notifica

10/05/2010, Di Lauro e altri, Rv. 247057).

dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna, sicché del tutto illegittimamente le richieste avanzate dall’Ileu in sede esecutiva erano state rigettate.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato quindi requisitoria
in data 5 febbraio 2013, con la quale richiede l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza, a ragione della fondatezza del ricorso, in quanto, le istanze di restituzione di cose sequestrate (fol. 220 e 222), contrariamente a quanto sostenuto
dal giudice dell’esecuzione, non si inserivano in un “procedimento incidentale” ma in

sussistevano valide ragioni per ritenere che la nomina dell’avvocato Franco Benassi
fosse circoscritta a singoli atti, così di fatto impedendo di assicurare all’imputato «una difesa più efficace e più garantita ad opera di un difensore, già da lui prescelto»
(Sez. 5, n. 3335 del 13/01/1999 – dep. 15/03/1999, Librizzi R., Rv. 212866)

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta nell’interesse di Ilea Olirnpiu Dorin è fondata e merita accoglimento.
Ritiene infatti il Collegio, che il presupposto su cui si fonda il provvedimento impugnato – l’inefficacia della nomina, nel marzo 2005, dell’avvocato Franco Benassi
quale difensore di fiducia dell’Ilea – deve ritenersi senz’altro infondato.
Se infatti la ratio del pur condivisibile principio di inefficacia della nomina del difensore di fiducia effettuata nell’ambito di un procedimento cautelare, risiede nel
rilievo che di detta nomina non è prevista la conoscenza da parte dell’autorità giudiziaria procedente, avvisata dell’impugnazione cautelare ai soli fini della trasmissione degli atti (così come affermato da Cass., Sez. 4, n. 22042 del 06/05/2009 dep. 26/05/2009, Curraj, Rv. 243968), ritiene questo Collegio, che in effetti, come
correttamente evidenziato anche nella requisitoria del Procuratore Generale, non
sussistono valide ragioni per ritenere che la nomina dell’avvocato Franco Benassi,
così come formulata, fosse circoscritta alla sola questione relativa al diritto dell’imputato alla restituzione delle cose sequestrate, specie ove si consideri che la richiesta di dissequestro risulta versata negli atti del procedimento “principale” e che sulla
stessa si è pronunciato lo stesso giudice dell’udienza preliminare.

2. Alla stregua della rilevata incongruenza motivazionale, influendo la stessa
sulla stessa validità della nomina all’imputato di un difensore di ufficio e, di riflesso,
sulla stessa validità della notifica allo stesso dell’estratto contumaciale, che specifi-

quello principale*, sicché, anche in considerazione del contenuto delle stesse, non

camente rileva nel presente procedimento di esecuzione, s’impone, evidentemente,
l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lamezia Terme.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lannezia

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2013.

Terme.

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