Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35616 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35616 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TESTA MICHELE N. IL 22/04/1979
avverso la sentenza n. 2160/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
28/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 24/06/2014

Motivi della decisione
Testa Michele ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata
confermata la sentenza di condanna in primo grado e deduce violazione di
legge omessa e illogica motivazione sul merito della controversia in ordine alla
configurabilità nel caso concreto dei delitti di ricettazione e truffa, nonché in
ordine al trattamento sanzionatorio.

mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di
legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica,
coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del
provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass.
sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260).
Il giudice d’appello è giunto a valutazioni di merito sul fatto di reato e
sulla determinazione della pena come tali insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie
(Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Roma, li 24.6.2014

Nel ricorso si prospettano – ribadendo i motivi di appello – questioni di

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