Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35615 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35615 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CECCOLIN IVANA N. IL 17/10/1964
VALLESE MATTEO N. IL 06/03/1963
avverso la sentenza n. 2434/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
21/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 24/06/2014

Motivi della decisione
Ceccolin Ivana e Vallese Matteo ricorrono avverso la sentenza in
epigrafe, con la quale è stata parzialmente confermata la sentenza di condanna
in primo grado e deducono omessa e illogica motivazione sul merito della
controversia in ordine ai profili di responsabilità e alla mancata concessione
delle invocate circostanze attenuanti.

valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una
motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di
diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato
che, pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed
altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260).
Il giudice d’appello è giunto a valutazioni di merito sul fatto di reato e
sulla determinazione della pena (espressamente motivando sulla concessione
come prevalenti delle circostanze attenuanti rispetto alla ritenuta aggravante)
come tali insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di
valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie (Cass. pen. sez.
un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).
Le doglianze sulla pena, sono inammissibile per l’estrema genericità in
cui sono prospettate.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,

Nel ricorso si prospettano questioni di mero fatto che implicano una

considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente
in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 24.6.2014

DEPOSlTATA

IN CANCELLERIA

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