Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35615 del 18/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35615 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TRENTO
nei confronti di:
REDOLFI THOMAS N. IL 16/11/1980
avverso l’ordinanza n. 191/2012 TRIBUNALE di TRENTO, del
15/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPP
SANTALUCIA;
lette/sete le conclusioni del PG Dot

Uditi difensor Avv.; /

Data Udienza: 18/06/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha provveduto, in esito ad
udienza camerate ex art. 666 c.p.p., a dichiarare l’estinzione del reato e a dimezzare il periodo
di sospensione della patente di guida fissato con sentenza di patteggiamento del 14 novembre
20122, che irrogò a Thomas Redolfi la condanna a pena convertita in lavoro di pubblica utilità
per il reato di cui all’art. 186 commi 2 lett. c) e 2-sexies d.lgs. n. 285 del 1992 e succ. modif.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica di Trento,
deducendo:

assenza del pubblico ministero, la cui partecipazione all’udienza camerate ex art.
666 c.p.p. è prevista dalla legge come necessaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
Il verbale dell’udienza di esecuzione dà atto dell’assenza del pubblico ministero, non
comparso, e riporta di seguito la decisione del giudice, che ha provveduto nonostante l’assenza
del pubblico ministero e la previsione di legge, di cui all’art. 666 comma 4 c.p.p., circa la
necessità della presenza del pubblico ministero.
Non si è trattato, sì come indicato in verbale, di una momentanea assenza, ma di
un’assenza che ha segnato l’intero svolgimento dell’udienza, e quindi non può ora farsi
richiamo al principio di diritto, secondo cui «non è causa di nullità, ex art. 178 comma primo
lett. b) cod. proc. pen., l’allontanamento momentaneo del pubblico ministero mentre è in corso
la discussione del difensore nell’udienza preliminare, atteso che l’obbligo di partecipazione al
procedimento, dovendo essere valutato in ordine all’an e non al

quomodo, non implica la

necessità della costante presenza del pubblico ministero durante l’udienza» – Sez. 1, n. 23814
del 12/5/2009 (dep. 9/6/2009), Fichera, Rv. 244646 -.
Né può valere quanto statuito da Sez. 1, n. 360 del 15/2/1989 (dep. 3/3/1989),
Angiollieri, Rv. 180696, secondo cui «la mancata presenza del pubblico ministero all’udienza di
deliberazione dell’incidente di esecuzione non è causa di nullità della decisione», perché detto
principio fu dettato in altro contesto normativo, non prescrivendo il codice di rito previgente in specie, l’art.630 del codice di rito del ’30 – la necessità della partecipazione del pubblico
ministero all’udienza del c.d. incidente di esecuzione.
Deve allora concludersi che l’udienza di esecuzione, tenuta in assenza del pubblico
ministero, è affetta da nullità d’ordine generale a regime c.d. intermedio, che invalida il
provvedimento in esito adottato.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, con conseguente
restituzione degli atti al giudice, perché proceda in conformità alle previsioni di legge, come
prima illustrate.
P.Q.M.
2

– violazione di legge, dal momento che il giudice dell’esecuzione ha proceduto in

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Trento.

Così deci o il 18 giugno 2013.

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