Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35614 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35614 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALOUS ABDELALY N. IL 05/08/1989
avverso la sentenza n. 1174/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
11/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZ IO;

Data Udienza: 24/06/2014

Motivi della decisione
Alous Abdel Aly ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è
stata confermata la sentenza di condanna in primo grado e deduce omessa e
illogica motivazione sul merito della controversia in ordine ai profili di
responsabilità e alla mancata concessione delle circostanze attenaunti
generiche.
Nel ricorso si prospettano questioni di mero fatto che implicano una

motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di
diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato
che, pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed
altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260).
Il giudice d’appello è giunto a valutazioni di merito sul fatto di reato e
sulla determinazione della pena (espressamente motivando sulla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione della negativa
personalità dimostrata dall’imputato) come tali insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie
(Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).
Le doglianze sulla pena, sono inammissibile per l’estrema genericità in
cui sono prospettate.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Roma, li 24.6.2014

valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una

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