Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35614 del 10/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35614 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOUSSELMI ACHREF N. IL 18/08/1994
avverso la sentenza n. 348/2014 TRIBUNALE di PADOVA, del
18/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 10/12/2014
OSSERVA
Bousselmi Achref ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine all’omessa applicazione dell’art 129 cpp , pur risultandone i presupposti dagli
atti a disposizione del giudice.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
Il ricorrente , infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente , il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento
basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto , alla sua mancata
commissione da parte dell’imputato , all’insussistenza dell’elemento soggettivo ,
alla presenza di cause di giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o, in genere,
alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato . Né il ricorrente
indica in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da
cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità dell’art 129
cpp
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’ad 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all
in favore della
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie .