Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35612 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35612 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FORMICA ALBERTO N. IL 10/02/1960
avverso la sentenza n. 159/2007 CORTE APPELLO di BARI, del
15/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 24/06/2014

Motivi della decisione
Formica Alberto ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è
stata parzialmente confermata la sentenza di condanna in primo grado, con
declaratoria di prescrizione del reato ascritto al capo b) e conferma della
condanna per il delitto di cui al capo a), e deduce violazione di legge anche in
punto di qualificazione giuridica del fatto (che avrebbe integrato un reato
impossibile); oltre a omessa e illogica motivazione e travisamento del fatto

dichiarazione della prescrizione.
Nel ricorso si prospettano questioni di mero fatto che implicano una
valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una
motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di
diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato
che, pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed
altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260).
Il giudice d’appello è giunto a valutazioni di merito sul fatto di reato
come tali insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di
valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie (Cass. pen. sez.
un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).
Da ultimo il Collegio osserva che non possono trovare applicazione le
norme sulla prescrizione del reato, dal momento che – secondo la
giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte – l’inammissibilità del ricorso
per cassazione dovuta alla mancanza, nell’atto di impugnazione, dei requisiti
prescritti dall’articolo 581 cod. proc. pen., ovvero alla manifesta infondatezza
dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e
preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non
punibilità a norma dell’articolo 129 cod. proc. pen. (cfr.: Cass. Sez. Un., sent.
n. 21 del 11.11.1994 dep. 11.2.1995 rv 199903; Cass. Sez. Un., sent. n. 32
del 22.11. 2000 dep. 21.12.2000 rv 217266).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in

sul merito della controversia in ordine ai profili di responsabilità e alla mancata

favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

Roma, li 24.6.2014

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