Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35612 del 18/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35612 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRECO DOMENICO N. IL 01/02/1966
avverso l’ordinanza n. 83/2012 TRIBUNALE di ROSSANO, del
19/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette/setttite le conclusioni del PG Dott. 5 2u 5

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Data Udienza: 18/06/2013

N.40840/12-RUOLO N. 12 C.C.N.P.(2271)

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 19 settembre 2013 il Tribunale di Rossano in composizione
collegiale ha rigettato l’istanza con la quale GRECO Domenico ha chiesto
l’applicazione della continuazione fra il reato di partecipazione ad associazione
intesa al commercio di stupefacenti, giudicato dalla Corte d’appello di Catanzaro
con sentenza divenuta definitiva il 23 novembre 2011 ed il reato di

monocratico con impugnazione dichiarata inammissibile il 14 maggio 2012.

2.11 Tribunale ha ritenuto che non sussistesse nella specie alcuno degli indici
elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere esistente l’unicità del
disegno criminoso, necessaria per lil riconoscimento del dedotto vincolo della
continuazione fra i due reati anzidetti; ha inoltre ritenuto ininfluente al riguardo
lo stato di tossicodipendenza invocato dal ricorrente.

3.Avverso detta ordinanza del Tribunale di Rossano in composizione collegiale
ricorre per cassazione GRECO Domenico per il tramite del suo difensore, che ha
dedotto:
I)-inosservanza di norme processuali in quanto erroneamente era stata ritenuta
nella specie la competenza del Tribunale collegiale di Rossano quale giudice
dell’esecuzione, atteso che la competenza era da ritenere radicata nel Tribunale
monocratico di Rossano, essendo divenuta definitiva per ultimo la sentenza
emessa dall’anzidetto Tribunale monocratico;
II)-motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica, nella parte in
cui era stato escluso il vincolo della continuazione fra i due reati come sopra
descritti, essendo emerso dagli atti di causa che l’associazione criminosa di cui
egli era stato ritenuto partecipe, oltre al commercio di sostanze stupefacenti, era
dedito alla commissione anche di altri reati, fra i quali l’andare a fare pestaggi, si
da poter ritenere che, nella specie, fin dall’inizio del programma criminoso
del’associazione a delinquere, di cui era stato ritenuto partecipe, era stata
prevista l’esecuzione di reati di rissa.

4.Con memoria depositata il 26 aprile 2013 il difensore del ricorrente ha
contestato la fondatezza della requisitoria, con la quale il P.G. presso questa
Corte ha ritenuto che la competenza a trattare l’istanza anzidetta quale giudice
dell’esecuzione apparteneva alla Corte d’appello di Catanzaro, in quanto la
sentenza da quest’ultima pronunciata sarebbe divenuta irrevocabile il 23
1

partecipazione a rissa, giudicato dal Tribunale di Rossano quale giudice

novembre 2011 e quindi in epoca successiva a quella in cui era divenuta
irrevocabile la sentenza emessa dal Pretore di Rossano, essendo stata certificata
l’irrevocabilità della stessa fin dal 20 novembre 1991.
Invero la sentenza del Pretore di Rossano anzidetta era stata impugnata il 4
febbraio 2012 e la relativa impugnazione era stata dichiarata inammissibile dal
Tribunale di Rossano il 20 aprile 2012, si che, nella specie, la sentenza della
Pretura di Rossano era da ritenere quella divenuta irrevocabile per ultima.

1.Conformemente a quanto ritenuto dal P.G. presso questa Suprema Corte nel
parere depositato il 7 febbraio 2012, va ritenuto che il giudice dell’esecuzione
competente ad esaminare la domanda proposta dal ricorrente ex art. 671 cod.
proc. pen. è da identificare nella Corte d’appello di Catanzaro, per avere essa
emesso la sentenza passata in giudicato per ultimo (23 novembre 2011).

2.La giurisprudenza di legittimità è invero orientata nel senso di ritenere che, in
applicazione del principio dell’unitarietà dell’esecuzione, nei procedimenti con
pluralità d’imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere “in
executivis” va affermata non solo rispetto agli imputati per i quali la sentenza di
primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a quelli nei cui
confronti la decisione di primo grado sia stata confermata (cfr., in termini, Cass.
Sez. 1 n. 10415 del 16/2/2010, P.G. in proc. Guarnieri, Rv. 246395).

3.E poiché, nella specie, non è contestato che la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Catanzaro ha riformato per alcuni degli imputati le statuizioni di
primo grado, pur essendo state le medesime confermate nei confronti del
ricorrente, l’irrevocabilità di tale ultima sentenza nei suoi confronti (23 novembre
2011), siccome l’ultima in ordine temporale rispetto alla domanda da lui
proposta ex art. 671 cod. proc. pen., è tale da radicare in detta Corte territoriale
la competenza a trattarla, quale giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 665
comma 4 cod. proc. pen.

4.Non è condivisibile quanto sostenuto dal ricorrente, secondo il quale era da
ritenere il Tribunale monocratico di Rossano quello competente a trattare la sua
domanda quale giudice dell’esecuzione, atteso che dal certificato del casellario
giudiziale in atti emerge con chiarezza che la sentenza emessa in primo grado
nei suoi confronti dal Pretore di Rossano era stata indicata come irrevocabile fin
dal 20 novembre 1991, si che è da ritenere del tutto pretestuosa e priva di ogni
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CONSIDERATO IN DIRITTO

rilevanza giuridica e processuale la dichiarazione d’impugnazione della stessa, da
lui proposta dopo oltre 10 anni e cioè il 4 febbraio 2012.

5.Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata, con rimessione degli atti alla Corte d’appello di Catanzaro per quanto
di sua competenza.

W.F!1.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti
alla Corte d’appello di Catanzaro.
Così deciso i118 giugno 2013.

6.Sono assorbiti i restanti motivi di ricorso.

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