Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35611 del 24/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35611 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KOKOSHI SEIT N. IL 16/11/1976
avverso la sentenza n. 11855/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Data Udienza: 24/06/2014
Motivi della decisione
Kokoshi Seit ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata
parzialmente confermata la sentenza di condanna in primo grado (essendosi
limitata la corte ad apportare una riduzione di pena) e deduce violazione di
legge e omessa e illogica motivazione sul merito della controversia in ordine ai
profili di responsabilità.
Nel ricorso si prospettano questioni di mero fatto che implicano una
motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di
diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato
integrato dalla motivazione resa dal giudice di primo grado che, pertanto,
supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369;
SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260).
Il giudice d’appello è giunto a valutazioni di merito sul fatto di reato
come tali insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di
valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie (Cass. pen. sez.
un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).
L’impugnazione, siccome manifestamente infondata, va dichiarata
inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Roma, li 24.6.2014
valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una