Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35610 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35610 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RICCI MICHELE N. IL 05/07/1990
GRAVINA CARMELA N. IL 27/04/1989
avverso la sentenza n. 3460/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
26/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 46392/13
Motivi della decisione
Ricci Michele e Gravina Carmela ricorrono avverso la sentenza
26.3.2013 della Corte d’appello di Bari, che li ha condannati per
ricettazione, lamentando Ricci violazione di legge e vizio di motivazione
in relazione all’affermazione di responsabilità per condotta ascrivibile
solo alla coimputata, entrambi alla mancata qualificazione della
ricettazione quale furto ed al diniego delle attenuanti generiche.

La Corte territoriale ha motivato sul concorso nel reato degli
imputati e sul rigetto della richiesta di qualificare la ricettazione come
furto per assenza di elementi probatori e sul diniego delle attenuanti
generiche per i precedenti penali.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto
devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento e singolarmente della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

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