Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3561 del 10/12/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3561 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Caboni Roberto, nato a Roma il 22/12/1967
avverso l’ordinanza del 23/07/2013 del Tribunale della libertà di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATI-0
Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma del 02/07/2013, con la
quale era applicata nei confronti di Roberto Caboni la misura cautelare della
custodia in carcere per il concorso nel reato di cui all’art. 216 r.d. 16 marzo
1942, n. 267, ipotizzato nella distrazione dalla Arc Trade s.r.I., dichiarata fallita
in Roma il 22/09/2012 ed amministrata a Marco Iannilli, della somma di C.
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Data Udienza: 10/12/2013
298.385,28 in favore della ADV Charter s.r.I., amministrata dal Caboni,
registrata come pagamento di fatture per operazioni in realtà inesistenti ed
invece destinata alla corresponsione, attraverso la società beneficiaria, di
tangenti ad amministratori della Selex Sistemi Integrati e del gruppo
Finmeccanica per l’assegnazione di appalti alla Arc Trade.
L’indagato ricorre sulla sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza
della misura carceraria, e deduce mancanza di motivazione in ordine al ruolo
subordinato dell’indagato ed al decorso di un periodo di tre anni dai fatti, e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente osservato che la rinuncia al ricorso, pervenuta il
06/11/2013, è sottoscritta dal solo difensore dell’indagato, che non si qualifica
né risulta munito di procura speciale; condizione, questa, indispensabile per la
legittimazione alla presentazione della rinuncia, anche nel caso in cui lo stesso
difensore abbia proposto il gravame (Sez. 3, n. 24341 dell’08/04/2003, Salleo,
Rv.224933; Sez. 4, n. 23609 del 18/03/2004, Hamemi, Rv.228784; Sez. 6,
n.42181 del 27/11/2006, Ferrieri Caputi, Rv.235302; Sez. 1, n. 7764 del
27/01/2012, Santonastaso, Rv.252080).
Tanto premesso, il ricorso è infondato.
I giudizi sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull’inaffidabilità
dell’indagato nel rispetto di misure diverse da quella carceraria erano infatti
adeguatamente motivati nel provvedimento impugnato con riferimento ad una
pluralità di elementi convergenti; quali in particolare la partecipazione del Caboni
a numerosi rapporti societari con la fallita, il legame parentale dell’indagato con
lo Iannilli, la posizione del Caboni di socio di maggioranza della società emittente
delle fatture, il carattere essenziale del suo contributo per la realizzazione dei
reati e la dichiarazione di modesti redditi a fini fiscali, in contrasto con il
coinvolgimento del Caboni nel complesso societario. Tali considerazioni implicano
il rigetto dei rilievi difensivi sull’asserito ruolo marginale dell’indagatoe, con le
stesse incompatibili; e nell’articolata argomentazione sull’intraneità del Caboni
all’ambiente nel quale i reati venivano commessi rendono evidente la valutazione
di irrilevanza del tempo trascorso dai fatti, escludendo di conseguenza la
ravvisabilità dei lamentati vizi di carenza motivazionale. Né si individua alcuna
manifesta illogicità nella ritenuta proporzione della misura cautelare applicata
rispetto ai fatti per i quali si procede.
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comunque illogicità dell’applicazione di una misura eccessivamente afflittiva.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
Così deciso in Roma il 10/12/2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
att. cod. proc. pen..