Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3561 del 09/12/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3561 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIVA LORENZO N. IL 28/06/1988
NADAIU LUCA N. IL 09/09/1988
avverso la sentenza n. 589/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
08/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

da/A

Data Udienza: 09/12/2014

4

– Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr. Giulio Romano, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
– Udito, per il ricorrente, l’avv. Ercole Cavarretta, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

di quella emessa dal locale Tribunale, all’esito di giudizio abbreviato, ha
condannato Riva Ldrenzo e Nadaiu Luca per il furto di 100 CD sottratti all’interno
dell’Istituto Comprensorio Scuole Medie “M. Cassini Lusvardi” del comune di
Monte San Pietro e li ha condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ed €
200 di multa – sostituita la pena detentiva, ex art. 53 e segg. L. 689/81, con la
multa di € 4.560 – riconosciute attenuanti generiche, l’attenuante di cui all’art.
62, n. 4 cod. pen. (danno di speciale tenuità) e l’attenuante di cui all’art. 62, n.
6, cod. pen. (riparazione del danno) giudicate equivalenti alle aggravanti di cui
all’art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 e all’art. 61, n. 5, cod. pen.

2. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo
dei rispettivi difensori, entrambi gli imputati.
2.1. L’avv. Ercole Cavarretta, nell’interesse di Riva, si duole, sotto il profilo del
vizio di motivazione, della determinazione della pena base e del giudizio di
equivalenza tra le aggravanti e le attenuanti. Lamenta, inoltre, un
peggioramento, in appello, del trattamento sanzionatorio, consumato col
rideterminare la pena base in mesi sei di reclusione ed € 300 di multa – pari a
quella irrogata dal primo giudice – nonostante l’assoluzione per un altro episodio
di furto e la concessione delle attenuanti dell’art. 62, n. 4 e n. 6 cod. pen.
2.2. L’avv. Cesarina Mitaridonna, nell’interesse di Nadaiu, lamenta violazione di
legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità, in
quanto, deduce, la prova della partecipazione di Nadaiu al furto è stata tratta
dalle dichiarazioni rese, in sede di perquisizione, da soggetto (il Nadaiu,
appunto) che avrebbe dovuto essere sentito in qualità di persona sottoposta ad
indagini, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni stesse. Di
conseguenze, le accuse mosse dal coimputato Laffi sono rimaste senza riscontro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Entrambi i ricorsi sono infondati.

2

1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza dell’8/11/2013, in parziale riforma

1. Il Riva era stato condannato, in primo grado, alla pena di mesi cinque di
reclusione ed C 250 di multa, così determinata: P.B., mesi sei di reclusione ed C
300 di multa, aumentata, per la continuazione col secondo furto, di mesi uno e
giorni quindici di reclusione ed C 75 di multa, poi ridotta per il rito.
In appello l’imputato è stato assolto per il secondo furto e gli è stata irrogata,
per l’unico furto di cui è stato riconosciuto colpevole, la pena base di mesi sei di
reclusione ed C 300 di multa, ridotta per il rito. E’ evidente, quindi, che nessun
peggioramento della sua posizione ,

intervenuto, posto che la pena detentiva è

applicata nella stessa misura del primo grado; inoltre, la pena detentiva è stata
sostituita, in appello, con quella pecuniaria. Correttamente, pertanto, il giudice
d’appello ha solo eliminato l’aumento di pena per la continuazione;
irreprensibilmente, nessuna spiegazione ha fornito nel procedere alla
commisurazione della pena, posto che – circostanza non percepita dal difensore
– questa è stata applicata nel minimo edittale.
Né il riconoscimento, in appello, di una ulteriore attenuante ha determinato – per
il fatto che non sia stato modificato il giudizio di comparazione tra le circostanze
– un peggioramento del trattamento sanzionatorio, posto il giudice d’appello era
libero di effettuare la valutazione a lui riservata, con l’unico limite di motivare sul
punto (a prescindere dal fatto che un’attenuazione del trattamento sanzionatorio
è stata comunque disposta, col sostituire la pena detentiva con quella
pecuniaria). Ciò è in concreto avvenuto, giacché il raffronto tra circostanze effettuato tenendo conto della natura della refurtiva e del soggetto passivo,
nonché dell’ora notturna di commissione del reato e della violenza spiegata,
raffrontati al modesto valore della refurtiva e al risarcimento effettuato, nonché
alla giovane età e all’incensuratezza dell’imputato, che avevano già indotto il
primo giudice al riconoscimento delle attenuanti generiche – ha condotto il
giudicante a ritenere equivalenti le tre aggravanti contestate (e ritenute) con le
altrettante attenuanti riconosciute, dopo aver dimostrato di aver apprezzato tutti
gli elementi che concorrono alla caratterizzazione della fattispecie. Trattasi di
valutazione sintetica e onnicomprensiva incensurabile in questa sede di
legittimità, comportando la attribuzione agli elementi della comparazione di un
peso ponderale che sfugge ad una analitica dimostrazione, sicché é sufficiente la
sola enunciazione della eseguita valutazione delle circostanze concorrenti.

2. Nadaiu Luca è stato riconosciuto responsabile del reato a lui attribuito (il furto
dei CD) in considerazione della chiamata in correità operata da Laffi Iuri, che lo
ha indicato come uno dei soggetti penetrati – insieme a lui, a Riva Lorenzo ed
altri – all’interno della scuola media “M. Cassini Lusvardi” di Monte San Pietro,
per asportare quanto era nella stessa contenuto. Le affermazioni del Laffi sono
3

stata applicata nel minimo (come in primo grado) e quella pecuniaria è stata

state significativamente confermate dalle riprese video filmate della scuola, da
cui è risultato che Nadaiu, sia pure in occasione di altri furti (quelli del 10/6/2007
e del 12/6/2007), si accompagnava effettivamente ai soggetti che – è stato
accertato – si resero responsabili del reato di cui si discute, nonché dal fatto che
una parte dei CD, sottratti alla scuola, furono effettivamente trovati in possesso
di Riva Lorenzo, indicato da Laffi come uno dei coautori della sottrazione. Nessun
rilievo ha, pertanto, la circostanza che egli non sia stato trovato in possesso di
refurtiva, posto che si tratta di circostanza irrilevante nella fattispecie

videosorveglianza hanno effettivamente la natura di riscontro individualizzante,
provando concretamente che Nadaiu faceva parte del gruppo di giovani
impegnato nelle poco commendevoli azioni che sono oggetto di questo giudizio.
E ciò a prescindere dal fatto che riscontri individualizzanti ad una chiamata in
correità possono provenire da elementi di natura logica, a condizione che
consentano di collegare l’imputato ai fatti a lui attribuiti. E tali sono la
conclamata appartenenza di Nadaiu al gruppo di giovani che operarono i furti e
la sua presenza – accertata – sul luogo del delitto in almeno due occasioni.
I vizi lamentati sono, pertanto, insussistenti, per cui entrambi i ricorsi vanno
rigettati, con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 9/12/2014

concorsuale, mentre – contrariamente all’assunto del ricorrente – gli esiti della

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