Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35609 del 24/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35609 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LUCCHESE FRANCESCO N. IL 11/06/1972
avverso la sentenza n. 2385/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 24/06/2014
R.G. 52374/13
Motivi della decisione
Lucchese Francesco ricorre avverso la sentenza 12.3.2013 della
Corte d’appello di Bari, che lo ha condannato per rapina ed altro,
lamentando violazione di legge in relazione al calcolo della pena.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
La pena è stata determinata senza errori (pena base anni 3 di
degli altri 7 capi in continuazione A, B, C, G, H, I, L e di mesi 2 di
reclusione per il capo F, così pervenendosi alla pena di anni 3 mesi 9 di
reclusione diminuita di un terzo per il rito. Non vi sono doglianze sulla
pena pecuniaria.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.
reclusione per il capo E, aumentata di mesi 1 di reclusione per ciascuno