Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35608 del 18/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35608 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STILO LEO N. IL 11/10/1978
avverso l’ordinanza n. 342/2011 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del
20/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
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Data Udienza: 18/06/2013

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza emessa il 20 dicembre 2011 il Gip presso il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, pronunciando sull’istanza proposta da Stilo
Leo ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., con la quale si denunziava la non ritualità
della notifica del decreto penale n. 184 emesso in data 25 gennaio 2010 – e quindi
la non esecutività dello stesso – respingeva la richiesta di ineseguibilità del decreto.

domicilio eletto, la notifica fosse stata regolarmente completata nel rispetto delle
formalità previste dall’art. 8 legge n. 890/1982, dando avviso all’interessato del deposito dell’atto presso l’Ufficio postale in data 10 marzo 2011.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che
ne deduce l’illegittimità per violazione di legge, sostanziale e processuale, per avere
il giudice dell’esecuzione considerato valida e completata la notifica del decreto penale in questione, pur in difetto della prova in atti che all’interessato fosse stata data effettiva comunicazione dell’avviso di deposito dell’atto, conformemente a quanto
previsto dall’art. 8 legge n. 890/1982, della cui nuova formulazione disposta con il
d.l. n. 35/2005, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, il giudicante non
aveva tenuto conto.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato quindi requisitoria
in data 11 febbraio 2013, con la quale richiede l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza, a ragione della fondatezza del ricorso, in quanto, mancando in
atti l’avviso di ricevimento da parte dell’interessato della raccomandata
777518340468 spedita dall’ufficiale postale ex art. 8 comma 2 seconda parte legge
n. 890/1982, la notifica del decreto penale non può ritenersi perfezionata (in tal
senso, Sez. 1, n. 40612 del 13/10/2009 – dep. 21/10/2009, Lancini, Rv. 245570).

Considerato in diritto

4. Il ricorso, fondato nel denunciare l’assenza di prova in atti dell’avvenuta notifica del decreto penale eseguito a mezzo del servizio postale, deve trovare accoglimento nei termini di cui alla seguente motivazione. Ed invero il Gip del Tribunale
di Firenze, erroneamente ha ritenuto che la notifica del decreto dovrebbe ritenersi
perfezionata in base alla mera annotazione dell’avviso di deposito dell’atto. In realtà

Rileva invero detto giudice come, essendo stato trovato assente il destinatario nel

occorre – e nella fattispecie è pacifico che ne manchi la documentazione in atti – la
prova della notifica all’interessato, nei previsti e corretti modi, di quell’avviso di deposito. In definitiva l’annotazione sull’avviso delle formalità compiute dall’ufficiale
postale (affissione o immissione nella cassetta della corrispondenza di avviso al destinatario; deposito dell’atto presso l’ufficio postale) non può sostituire la prova
dell’effettivo avvenuto pervenimento al destinatario notificando della prescritta raccomandata, unico documento idoneo a fornire la dimostrazione del perfezionamento

Chimienti, Rv. 242465).
L’impugnata ordinanza va quindi annullata per la rilevata violazione della legge
processuale. Al giudice a quo va quindi data la conseguente disposizione di rinnovare la notifica del decreto penale relativo al ricorrente, finora non avvenuta.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti
al Gip del Tribunale di Firenze, per la rinnovazione della notifica del decreto penale.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2013.

della notifica (in tal senso cfr. Sez. 6, n. 2941 del 20/11/2008 – dep. 22/01/2009,

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