Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35607 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35607 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CENA LUIGI N. IL 04/06/1982
avverso la sentenza n. 4080/2012 TRIBUNALE di BRESCIA, del
26/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 52117/13

Motivi della decisione
Cena Luigi ricorre avverso la sentenza 26.9.2013 del Tribunale di
Brescia, che ha applicato la pena sull’accordo delle parti per ricettazione e
truffa, lamentando vizio di motivazione sull’entità della pena.

Va ricordato che in tema di patteggiamento, una volta esclusa con
adeguato apparato argomentativo la sussistenza di ipotesi di
proscioglimento ex articolo 129 cod. proc. pen., tutte le statuizioni non
illegittime, concordate dalle parti e recepite dal giudice precludono la
successiva proposizione, in sede di impugnazione di legittimità, di
eccezioni o censure attinenti al merito delle valutazioni sottese al prestato
consenso, che, essendo frutto del generale potere dispositivo riconosciuto
dalla legge alle parti e ratificato dal giudice, non può più dalle stesse essere
rimesso in discussione mediante ricorso per cassazione. (Cass. pen., sez.
I, sent. 6898 del 18.12.1996, dep. 25.1.1997, rv 206642).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di duemila euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, 24.6.2014.

Il ricorso è manifestamente infondato.

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