Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35607 del 18/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35607 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PELLECCHIA PATRIZIO N. IL 19/12/1974
avverso l’ordinanza n. 10/2012 TRIBUNALE di AREZZO, del
15/03/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/site le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/06/2013

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 15 marzo 2011 il Tribunale di Arezzo, deliberando in
funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta presentata da
Pellecchia Patrizio diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.,
l’applicazione della disciplina della continuazione con riferimento ai reati oggetto
di plurime sentenze di condanna divenute irrevocabili nei suoi confronti, ivi
compiutamente specificate, ravvisato il vincolo della continuazione,

1100,00 di multa, considerando quale violazione più grave, in quanto sanzionata
con la pena più elevata (anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 650,00 di multa),
il fatto di ricettazione, oggetto della sentenza di condanna deliberata dal
Tribunale di Napoli in data 24 novembre 2003 (punto 3 del dispositivo).

2. Con istanza in data 9 – 13 gennaio 2012 diretta al Tribunale di Arezzo,
pervenuta a detto giudice il 24 gennaio 2012, il Pellecchia, premesse alcune
considerazioni di carattere generale sull’applicabilità in sede esecutiva dell’istituto
della continuazione, richiedeva a quello stesso giudice dell’esecuzione una
“rideterminazione” della pena complessiva quale precedentemente determinata
ex art. 671 cod. proc. pen., ritenuta eccessiva, ed in particolare una verifica
dell’esattezza della determinazione della pena base e dell’effettivo avvenuto
“scorporo”, a tal fine, di tutti i reati riuniti in continuazione.

2. Con provvedimento in data 24 gennaio 2012, l’adito giudice dell’esecuzione
ritenendo che l’istanza del Pellecchia in data 9 gennaio 2012 presentava un
sostanziale contenuto di impugnazione, ne disponeva la trasmissione a questa
Corte, ai sensi dell’art. 666 comma 6 cod. proc. pen..

3. Con requisitoria in data 11 febbraio 2013 il Procuratore Generale presso
questa Corte, affermato l’effettivo contenuto impugnatorio dell’istanza
presentata dal Pellecchia ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
proposto dal ricorrente, perché tardivo, essendo stato lo stesso proposto il 9
gennaio 2012, e quindi oltre i termini previsti dagli artt. 585 e 666 comma 6 cod.
proc. pen. per l’impugnazione dei provvedimenti emessi all’esito dei
provvedimenti camerali.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta da Pellecchia Fabrizio, come a ragione sostenuto dal
Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria, è in effetti

(4

rideterminava la pena complessiva in anni 2 e mesi 10 di reclusione ed €

inammissibile in quanto proposta oltre il termine di giorni quindici previsto
dall’art. 585 cod. proc. pen., atteso che l’ordinanza impugnata risulta notificata
al ricorrente il 21 marzo 2011, e che il ricorso risulta proposto solo il 13 gennaio
2012 e quindi tardivamente.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ate ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di € 1000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2013.

determinabile in € 1000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

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