Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35606 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35606 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FITAH ABDELILAH N. IL 16/08/1979
avverso la sentenza n. 5622/2013 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
06/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 52045/13

Motivi della decisione
Fitah Abelilah ricorre avverso la sentenza 6.11.2013 del G.U.P. del
Tribunale di Salerno, che ha applicato la pena sull’accordo delle parti per
scippo e rapina aggravata, lamentando la mancata traduzione degli atti

Il ricorso è manifestamente infondato.
Dai verbali in atti risulta che l’imputato parla e comprende la lingua
italiana.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di duemila euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, 24.6.2014.

nella sua lingua.

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