Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35605 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35605 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MAIO AMELIA N. IL 09/01/1976
avverso la sentenza n. 5680/2013 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
07/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 52033/13
Motivi della decisione
Di Maio Amelia ricorre avverso la sentenza 7.11.2013 del G.U.P. del
Tribunale di Salerno, che ha applicato la pena sull’accordo delle parti per
rapina aggravata, lamentando violazione della legge processuale in
relazione alla mancata notifica dell’estratto contumaciale, violazione di
legge e vizio di motivazione in relazione al mancato assorbimento del

attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Premesso che essendo l’imputata detenuta in regime di arresti
domiciliari era assente e non contumace, in ogni caso ha presentato
personalmente il ricorso.
Per le ulteriori doglianze va ricordato che in tema di patteggiamento,
una volta esclusa con adeguato apparato argomentativo la sussistenza di
ipotesi di proscioglimento ex articolo 129 cod. proc. pen., tutte le statuizioni
non illegittime, concordate dalle parti e recepite dal giudice precludono la
successiva proposizione, in sede di impugnazione di legittimità, di
eccezioni o censure attinenti al merito delle valutazioni sottese al prestato
consenso, che, essendo frutto del generale potere dispositivo riconosciuto
dalla legge alle parti e ratificato dal giudice, non può più dalle stesse essere
rimesso in discussione mediante ricorso per cassazione. (Cass. pen., sez.
I, sent. 6898 del 18.12.1996, dep. 25.1.1997, rv 206642).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di duemila euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.

DE
IN C .xj.:

TATA
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sequestro di persona nella rapina ed al mancato riconoscimento delle

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