Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35605 del 18/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35605 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONTELLA PIETRO N. IL 19/08/1958
avverso l’ordinanza n. 1634/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 17/05/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
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lette/scatite le conclusioni del PG Dott. RA„.c,ut
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Data Udienza: 18/06/2013

N.3964/12-RUOLO N.1 C.C.N.P.(2268)

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 17 maggio 2011, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha
rigettato il reclamo, proposto da MONTELLA Pietro, detenuto presso la casa
circondariale di Ferrara, avverso l’ordinanza del 9 marzo 2011, con la quale il
Magistrato di Sorveglianza di Vercelli aveva respinto la sua istanza di liberazione
anticipata, di cui all’art. 54 Ord. Pen., per il semestre 28 aprile 2010-28 ottobre

2.11 Tribunale ha escluso la concedibilità del semestre di liberazione anzidetto,
avendo rilevato che il detenuto il 17 luglio 2011 era stato attinto da un rapporto
disciplinare ed ha rilevato che l’omessa sua comunicazione al detenuto, pur se
lesiva del suo diritto a proporre reclamo innanzi al Magistrato di sorveglianza,
non escludeva la possibilità di prenderlo in esame ai fini di rigettare una sua
istanza di liberazione anticipata, come sintomo della sua mancata
partecipazione all’opera di rieducazione.

3.Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Torino propone
personalmente ricorso per cassazione MONTELLA Pietro, deducendo erronea
applicazione della legge penale, in quanto il rapporto disciplinare citato dal
provvedimento impugnato era del 17 luglio 2011 e successivo quindi alla data in
cui il Magistrato di sorveglianza gli aveva negato la liberazione anticipata per il
periodo 28 aprile 2010-28 ottobre 2010 (9 marzo 2011); inoltre nessun rapporto
disciplinare era mai esistito a suo carico né nella cartella biografica, né
nell’apposito registro tenuto dalla direzione del carcere, si che nulla era emerso
circa il comportamento lesivo che sarebbe stato da lui tenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da MONTELLA Pietro è fondato.

2.Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione del
beneficio della liberazione anticipata, di cui all’art. 54 Ord. Pen., occorre valutare
se la condotta tenuta dal condannato durante il semestre di liberazione
anticipata chiesto sia o meno idonea a far presumere che abbia partecipato in
modo pieno ed incondizionato all’opera di rieducazione per il periodo in
valutazione, costituendo il beneficio della liberazione anticipata un incentivo in
tal senso (cfr., in termini, Cass.1^, 30.10.08 n. 47015, rv. 242057).

2010.

3.11 provvedimento impugnato ha escluso che al ricorrente fosse concedibile il
semestre di liberazione anticipata chiesto dal 28 aprile 2010 al 28 ottobre 2010
avendo fatto ad un rapporto disciplinare redatto nei suoi confronti il 17 luglio
2011.
Va innanzitutto rilevato un’evidente incongruenza ravvisabile dal testo del
provvedimento impugnato, in quanto il rapporto disciplinare sarebbe stato
emesso il 17 luglio 2011 e quindi in epoca successiva al provvedimento del
Magistrato di sorveglianza impugnato, risalente al 9 marzo 2011.

rapporto anzidetto, onde valutare se dal suo esame fosse emerso un
comportamento del ricorrente qualificabile come mancata sua adesione all’opera
di rieducazione, dovendosi pur sempre ritenere indispensabile detto esame, a
prescindere dall’esito che il rapporto disciplinare anzidetto abbia poi avuto nel
procedimento disciplinare eventualmente instauratosi nei confronti del detenuto.
Non può pertanto ritenersi, allo stato, che il ricorrente non abbia adeguatamente
aderito all’opera di rieducazione, alla quale era stato sottoposto, si da non essere
stato ritenuto meritevole del chiesto beneficio della liberazione anticipata.

4.Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio
degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino, affinché, in piena autonomia di
giudizio, provveda a colmare le lacune innanzi segnalate.

P.O.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Torino.
Così deciso il 18 giugno 2013.

Va inoltre ritenuto che il Tribunale nessun accenno ha fatto al contenuto del

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