Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35604 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35604 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAMPIERI ANNA ELISABETTA N. IL 19/07/1967
avverso la sentenza n. 169/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
20/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 51967/13
Motivi della decisione
Sampieri Anna Elisabetta ricorre avverso la sentenza 20.5.2013
della Corte d’appello di Catania, che l’ha condannata per rapina
aggravata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione alla mancata assoluzione, alla mancata concessione
dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e delle attenuanti generiche.
Con istanza depositata il 5.6.2014 il difensore chiedeva

ricorso.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha confermato l’affermazione di
responsabilità sulla base delle intercettazioni, ha escluso che il
contributo fosse stato minimo e non ha ravvisato elementi per la
concessione delle attenuanti generiche.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.

l’assegnazione del ricorso ad altra Sezione ribadendo la fondatezza die

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